Il codice ATECO 78.20.00 identifica le attività delle agenzie di lavoro interinale e le altre forme di fornitura di risorse umane. In ATECO 2025 rientrano le attività in cui l’agenzia o il fornitore mette personale a disposizione di imprese clienti per un periodo determinato o per esigenze di supporto, restando però il datore di lavoro delle persone somministrate. L’impresa utilizzatrice dirige e supervisiona concretamente il lavoro svolto presso la propria organizzazione.
Questo è il punto che distingue il 78.20.00 dalla semplice ricerca e selezione del personale: nel 78.10.00 l’agenzia cerca o colloca candidati che non sono suoi dipendenti; nel 78.20.00, invece, il rapporto di lavoro resta in capo all’agenzia che fornisce le risorse umane. In Italia la somministrazione di lavoro è inoltre un’attività autorizzata e soggetta all’iscrizione all’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro. Non va quindi trattata come una normale Partita IVA individuale o come semplice consulenza HR.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 78.20.00 |
| Denominazione | Attività di agenzie di lavoro interinale e altre attività di fornitura di risorse umane |
| Elemento chiave | L’agenzia è datore di lavoro; il cliente utilizzatore supervisiona il personale |
| Comprende | Somministrazione di personale, altre forme di fornitura di risorse umane, agenzie che forniscono babysitter e au-pair |
| Da distinguere | 78.10.00 ricerca, selezione e collocamento; consulenza HR; consulente del lavoro; career coaching |
| Autorizzazione | Iscrizione all’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro e requisiti D.Lgs. 276/2003 |
| Forfettario | Non è il regime ordinario di una vera agenzia di somministrazione autorizzata, che opera in forma societaria/cooperativa |
Cosa comprende il codice ATECO 78.20.00
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nella classe 78.20 la fornitura di personale a imprese clienti per un periodo specifico di tempo, a sostituzione o supporto temporaneo della forza lavoro del cliente. La stessa classe comprende più in generale altre forme di fornitura di risorse umane.
L’agenzia gestisce gli aspetti da datore di lavoro: retribuzioni, adempimenti fiscali e contributivi e altri elementi del rapporto. Il personale lavora però presso il soggetto utilizzatore, che esercita la supervisione operativa. Questa combinazione è il cuore del 78.20.00.
Agenzia datore di lavoro, impresa cliente utilizzatrice
Nel modello di somministrazione il lavoratore non diventa dipendente dell’impresa cliente. Il datore di lavoro resta il somministratore, mentre l’utilizzatore inserisce la persona nella propria organizzazione e ne dirige l’attività quotidiana nei limiti previsti dal contratto.
Per questo il 78.20.00 non descrive un semplice servizio di consulenza o “outsourcing HR”. Se il fornitore si limita a indicare candidati e il cliente li assume direttamente, il perimetro da verificare è diverso.
78.20.00 o 78.10.00: somministrazione o ricerca e selezione?
ATECO 2025 separa nettamente le due attività. Il 78.10.00 riguarda ricerca, selezione e collocamento quando i candidati non diventano dipendenti dell’agenzia. Il 78.20.00 riguarda invece la fornitura di personale di cui l’agenzia è datore di lavoro.
Un recruiter o headhunter che seleziona profili su incarico di un’impresa non deve quindi usare automaticamente il 78.20.00. La scelta del codice va fatta sulla struttura del rapporto e non sulla generica etichetta “risorse umane”. Per casi dubbi puoi partire dalla guida su come scegliere il codice ATECO.
Babysitter e au-pair: quando rientrano nel 78.20.00
ISTAT cita espressamente tra le attività del 78.20.00 le agenzie che forniscono babysitter e au-pair a famiglie e convivenze. Anche qui, però, conta il modello concreto: il codice è coerente con una vera fornitura di risorse umane, non con un semplice portale che mette in contatto famiglie e candidati senza assumere il personale.
Se il servizio è soltanto intermediazione o collocamento, va prima verificato il 78.10.00. Questo esempio mostra perché il titolo del codice non può essere letto senza le note esplicative.
Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro e autorizzazione
Il Ministero del Lavoro chiarisce che le agenzie per il lavoro devono essere autorizzate e iscritte all’Albo nazionale per operare legittimamente nel mercato. L’Albo distingue agenzie di somministrazione generaliste, specialiste, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione.
La procedura di autorizzazione non coincide con l’apertura della Partita IVA: il Ministero verifica i requisiti giuridici, finanziari, organizzativi e professionali e rilascia inizialmente un’autorizzazione provvisoria. Il solo codice 78.20.00 non abilita quindi alla somministrazione di lavoro.
Requisiti societari e patrimoniali delle agenzie di somministrazione
L’articolo 5 del D.Lgs. 276/2003 richiede, per le agenzie di somministrazione, una struttura societaria qualificata. La regola generale prevede società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative; per la somministrazione generalista è richiesto un capitale versato non inferiore a 600.000 euro e un’attività estesa almeno a quattro regioni.
Il Ministero del Lavoro ricorda inoltre che nei primi due anni le agenzie generaliste devono disporre di un deposito cauzionale di 350.000 euro a garanzia dei crediti dei lavoratori e degli enti previdenziali; successivamente subentra la fideiussione prevista dalla normativa. Questi requisiti spiegano perché una vera agenzia interinale non è assimilabile a un freelance HR.
Agenzie generaliste e specialiste: cosa cambia
L’Albo distingue le agenzie di somministrazione generaliste da quelle specialiste. Le generaliste possono svolgere somministrazione e, per effetto dell’iscrizione, anche attività di intermediazione, ricerca e selezione e ricollocazione. Le specialiste operano invece nei limiti della specifica autorizzazione prevista dalla disciplina vigente.
La sezione di iscrizione all’Albo ha quindi effetti concreti sui servizi che possono essere offerti. Prima di scegliere codici secondari o ampliare l’oggetto sociale è opportuno coordinare ATECO, autorizzazione ministeriale e attività effettivamente svolte.
Regime forfettario: perché il 67% non è la risposta normale
Alcuni database associano automaticamente al 78.20.00 il coefficiente di redditività del 67%. Questo dato può essere utile come riferimento teorico di raccordo ATECO, ma non va trasformato nella conclusione “agenzia interinale = forfettario 67%”.
La vera agenzia di somministrazione autorizzata opera, per legge, attraverso una struttura societaria o cooperativa e deve rispettare requisiti patrimoniali rilevanti. Il regime forfettario è invece un regime personale riservato alle persone fisiche. Per l’agenzia di somministrazione tipica, quindi, il tema centrale è il regime fiscale della società, non il coefficiente personale del forfettario. Per un confronto generale puoi consultare forfettario o SRL e la guida al regime forfettario.
Contributi, payroll e responsabilità da datore di lavoro
Nel 78.20.00 la previdenza non si riduce a scegliere tra Gestione Separata e Commercianti. L’agenzia è datore di lavoro dei lavoratori somministrati e deve gestire retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali e gli altri obblighi collegati ai rapporti di lavoro.
Amministratori, soci e personale interno possono avere posizioni previdenziali differenti a seconda del ruolo. Il codice ATECO non determina quindi da solo la gestione INPS della persona fisica. Anche per questo la pagina va letta come guida all’attività d’impresa, non come scheda da libero professionista.
78.20.00, consulenza HR, consulente del lavoro e career coaching
La fornitura di personale non va confusa con la consulenza organizzativa sulle risorse umane, con l’amministrazione professionale del lavoro o con l’orientamento individuale. Un consulente che progetta processi HR può rientrare nell’area della consulenza aziendale e gestionale; il consulente del lavoro ha una professione ordinistica distinta; il career coach svolge invece attività di orientamento.
Il 78.20.00 va usato quando il nucleo economico dell’attività è la fornitura di lavoratori di cui l’agenzia resta datore di lavoro. Se manca questo elemento, bisogna verificare un’altra classificazione.
ATECO 2025 e attività di fornitura di risorse umane
ATECO 2025 ha ampliato la formulazione rispetto alla vecchia denominazione centrata sul lavoro interinale, includendo espressamente anche le altre attività di fornitura di risorse umane. Le note attuali descrivono infatti sia il supporto temporaneo sia la gestione degli aspetti da datore di lavoro per personale fornito ai clienti.
Chi aveva già un’attività classificata con vecchi codici dell’area 78 deve quindi verificare il raccordo concreto e non limitarsi a copiare la vecchia descrizione. Se coesistono più servizi autorizzati puoi approfondire più codici ATECO con la stessa Partita IVA e il codice principale e secondario.
Errori frequenti con il codice 78.20.00
- usarlo per semplice recruiting o headhunting senza assumere i candidati;
- confondere somministrazione di lavoro e consulenza HR;
- credere che basti aprire la Partita IVA per diventare agenzia per il lavoro;
- ignorare autorizzazione ministeriale e iscrizione all’Albo;
- presentare il coefficiente del 67% come regime fiscale normale dell’agenzia autorizzata;
- trattare l’agenzia come un freelance senza considerare requisiti societari e patrimoniali;
- confondere il ruolo del datore di lavoro con la supervisione operativa esercitata dall’utilizzatore;
- aggiungere servizi di selezione, intermediazione o ricollocazione senza verificare la sezione dell’Albo e l’attività autorizzata.
Domande frequenti sul codice ATECO 78.20.00
Cosa comprende il codice ATECO 78.20.00?
Comprende agenzie di lavoro interinale e altre attività di fornitura di risorse umane in cui l’agenzia resta datore di lavoro del personale fornito al cliente.
Qual è la differenza tra 78.20.00 e 78.10.00?
Nel 78.20.00 il personale è dipendente dell’agenzia che lo fornisce; nel 78.10.00 l’agenzia ricerca o colloca candidati che non sono suoi dipendenti.
Serve l’autorizzazione del Ministero del Lavoro?
Sì, per operare come agenzia per il lavoro autorizzata occorre rispettare i requisiti previsti e risultare iscritti all’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro.
Un’agenzia interinale può usare il regime forfettario al 67%?
Non è il regime normale di una vera agenzia di somministrazione autorizzata, che deve operare con forma societaria o cooperativa e rispettare specifici requisiti patrimoniali. Il 67% non va quindi applicato automaticamente come se si trattasse di una Partita IVA individuale.
Chi supervisiona il lavoratore somministrato?
L’agenzia resta datore di lavoro; l’impresa utilizzatrice esercita la supervisione operativa del personale somministrato nel luogo e nell’organizzazione in cui viene impiegato.
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Caterina
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