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Regime forfettario web agency 2026: requisiti, costi e SRL

Aggiornato il 11 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Regime forfettario web agency 2026: requisiti, costi e SRL

Una web agency può utilizzare il regime forfettario nel 2026? Sì, ma soltanto quando l’attività è esercitata da una persona fisica che possiede tutti i requisiti previsti dalla legge. Non è obbligatorio essere un freelance completamente solo: anche un’impresa individuale può, nei casi consentiti, applicare il forfettario. Una SRL non può invece usare il forfettario come regime fiscale della società. Prima di decidere, per una web agency devi controllare incassi, eventuali compensi di lavoro dipendente, spese per personale e collaboratori rilevanti, codici ATECO realmente utilizzati, natura dell’attività e peso di software, creatività, servizi e budget pubblicitari.

Il limite ordinario dei ricavi e compensi dell’anno precedente è 85.000 euro; il superamento di 100.000 euro nel corso dell’anno ha effetti immediati secondo le regole previste, anche sul trattamento IVA. Esiste inoltre un requisito relativo a determinate spese per lavoro, con limite di 20.000 euro lordi nell’anno precedente. Nel 2026 la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente per la specifica causa ostativa è stata mantenuta a 35.000 euro, fatte salve le condizioni ed eccezioni previste. Si tratta di verifiche distinte, non di un’unica soglia riferita alla web agency.

L’imposta sostitutiva è generalmente del 15%; il 5% richiede i requisiti di nuova attività previsti per il periodo agevolato. Tuttavia per un’agenzia con dipendenti, servizi SaaS, produzione di contenuti, campagne acquistate in proprio e costi strutturali il regime fiscalmente più semplice può non essere quello economicamente più vantaggioso. Questa guida approfondisce requisiti, costi, coefficiente, struttura e convenienza del forfettario; per l’iter di apertura esiste la guida aprire una web agency, mentre i singoli codici sono trattati in codice ATECO web agency.

Chi può applicare il forfettario: freelance, impresa individuale o SRL

Il regime forfettario disciplinato dall’articolo 1, commi 54–89, della legge 190/2014 riguarda le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e rispettano contemporaneamente le condizioni previste. Perciò un consulente che gestisce personalmente campagne, realizza siti o vende servizi digitali può essere ammesso; anche una persona fisica che esercita effettivamente un’impresa individuale può esserlo. Non è corretto dire che il regime sia riservato esclusivamente ai liberi professionisti in Gestione Separata.

La situazione è diversa quando si costituisce una società di capitali. La web agency SRL è un soggetto fiscale autonomo e non può assoggettare i redditi societari all’imposta sostitutiva personale del 5% o del 15%. Dovrà applicare le regole proprie del soggetto societario, con i relativi adempimenti e imposizione. Non basta che il socio amministratore sia una persona fisica o che la società realizzi ricavi inferiori a 85.000 euro per trasformarla in un soggetto forfettario.

Anche le partecipazioni possedute dalla persona fisica possono avere effetti. Le partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari, nei casi previsti, costituiscono cause ostative. Per il controllo di una SRL, la causa ostativa richiede la verifica delle condizioni normative, in particolare del controllo diretto o indiretto e della riconducibilità delle attività esercitate: non è corretto presentare come automaticamente incompatibile qualsiasi piccola partecipazione in una società con un settore non collegato. Conta la situazione effettiva e non soltanto la denominazione sociale.

Un esempio concreto è il professionista che gestisce campagne per clienti e, contemporaneamente, controlla una SRL che vende gli stessi servizi digitali. È necessario valutare la causa ostativa e i rapporti economici fra le attività, senza assumere che basti fatturare personalmente ad altri committenti. Un altro esempio è la web agency individuale che coinvolge professionisti esterni: questo non comporta da solo l’obbligo di costituire una SRL, ma può incidere su margini, rapporti lavorativi e convenienza fiscale.

Prima di scegliere il regime conviene distinguere la domanda «posso esercitare come persona fisica?» dalla domanda «è utile mantenere tale struttura per il volume e il rischio del progetto?». Una web agency può essere fiscalmente ammissibile al forfettario e contemporaneamente avere necessità di valutare una struttura diversa per soci, rischio commerciale, investimenti e organizzazione. Per le procedure di avvio, camerali o societarie si rinvia alla guida specifica su aprire una web agency con Partita IVA o società.

Requisiti 2026: 85.000 €, 100.000 €, personale e cause ostative

La prima verifica è il volume di ricavi o compensi fiscalmente rilevanti, con soglia ordinaria di 85.000 euro riferita all’anno precedente e le regole di ragguaglio ad anno nei casi previsti. Se la persona fisica svolge più attività con la stessa Partita IVA, non può verificare il limite guardando soltanto alla linea Google Ads e ignorando i compensi per sviluppo, grafica o consulenza: la disciplina richiede di considerare i ricavi e compensi delle attività esercitate secondo i criteri di legge.

Il superamento delle soglie durante l’anno segue due percorsi distinti. Se si superano 85.000 euro senza superare 100.000 euro, secondo le condizioni applicabili la fuoriuscita avviene dall’anno successivo. Se invece durante l’anno si superano 100.000 euro, il regime cessa immediatamente per il medesimo periodo, con conseguenze IVA a partire dall’operazione che determina il superamento come stabilito dalla legge. Per un’agenzia che gestisce grandi flussi pubblicitari è quindi fondamentale identificare quali somme siano veri ricavi o compensi.

Il secondo requisito particolarmente importante per una web agency riguarda le spese per lavoro dipendente e determinate collaborazioni: il limite normativo è di 20.000 euro lordi nell’anno precedente per le categorie di spesa indicate dall’articolo 1, comma 54, lettera b), della legge 190/2014. Non si deve confondere con il numero dei clienti, né affermare che ogni pagamento a un fornitore autonomo con Partita IVA debba essere automaticamente sommato a tale limite. La qualificazione delle prestazioni e delle spese rilevanti va effettuata secondo la specifica disposizione.

Per esempio, se la web agency individuale sostiene 17.000 euro di costo lordo per un dipendente rientrante nel conteggio normativo, deve verificare anche eventuali altre spese appartenenti alle categorie considerate prima di concludere che il requisito sia rispettato. Se il totale rilevante supera 20.000 euro, il requisito per l’accesso o la permanenza nel regime non risulta soddisfatto nei termini previsti. Non si tratta di una deduzione fiscale dei costi: è una condizione di ammissibilità che si controlla separatamente.

Fra le altre cause ostative rientrano, secondo le condizioni normative, alcune partecipazioni societarie, specifici regimi IVA speciali, operazioni e rapporti che comportano esclusioni e attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due precedenti periodi d’imposta, o di soggetti a essi riconducibili, con le eccezioni previste. Un professionista che lascia un’agenzia dove era dipendente per fatturarle principalmente le stesse attività dovrebbe effettuare il controllo prima di dichiarare applicabile il forfettario.

Nel 2026 la soglia della causa ostativa riferita ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è stata mantenuta a 35.000 euro, come chiarito dal Ministero del Lavoro. Occorre però verificare i redditi effettivamente rilevanti e l’eventuale eccezione prevista quando il rapporto di lavoro è cessato. I 35.000 euro non sono una soglia di fatturato dell’agenzia e non incidono automaticamente sulla scelta fra Gestione Separata e Commercianti.

Per la gestione quotidiana è utile avere un prospetto separato: ricavi o compensi cumulati, fatture emesse e incassate secondo la disciplina applicabile, costo del personale rilevante ai fini del limite di 20.000 euro, partecipazioni, situazione lavorativa del titolare e clienti collegati a ex datori. Una verifica trimestrale, o più frequente quando ci si avvicina alle soglie, è preferibile al controllo solo nel momento della dichiarazione.

Se la web agency avvia l’attività nel 2026, i requisiti vanno valutati secondo le regole previste per la nuova attività; il semplice fatto che non ci siano dati dell’anno precedente non rende irrilevanti tutti gli altri controlli. Per alcuni casi complessi è opportuno far esaminare i documenti prima della prima fattura, soprattutto quando sono previsti personale, acquisti pubblicitari in proprio e compensi provenienti da soggetti collegati.

Controllo per la web agency Regola 2026 Perché conta
Ricavi o compensi 85.000 € limite ordinario Verificare tutte le attività rilevanti della stessa persona fisica
Superamento durante l’anno Oltre 100.000 € Fuoriuscita immediata con effetti IVA secondo legge
Spese per personale/collaborazioni rilevanti 20.000 € lordi Limite distinto dalla quota di costi forfettariamente riconosciuta
Redditi dipendenti e assimilati precedenti 35.000 € nel 2026 Specifiche cause ostative ed eccezioni da controllare
Imposta sostitutiva 15% oppure 5% Il 5% richiede requisiti di nuova attività
SRL Non ammessa come società al forfettario La disciplina riguarda le persone fisiche eleggibili

Web agency con più servizi: coefficienti ATECO e reddito imponibile

Una web agency può vendere conduzione di campagne, progettazione grafica, sviluppo software, consulenza gestionale e produzione di contenuti. Il coefficiente di redditività nel forfettario non dipende dalla parola web agency ma dal codice ATECO pertinente ai servizi concretamente esercitati e dalla corrispondente tabella dei coefficienti. Quando più attività ricadono in gruppi differenti, occorre valutare il trattamento dei ricavi di ciascuna attività secondo le regole del regime.

Per le attività pubblicitarie e creative del gruppo di riferimento della divisione 73 e della grafica web, negli inquadramenti considerati qui il coefficiente è generalmente 78%. Per la programmazione informatica classificata nel codice ATECO 2025 62.10.00, il coefficiente di riferimento è generalmente 67%. Un codice 73.11.02 per gestione campagne e un 62.10.00 per sviluppo software non si dovrebbero equiparare fiscalmente soltanto perché il cliente compra tutti i servizi dalla medesima agenzia.

Se l’agenzia incassa 40.000 euro esclusivamente per la conduzione di campagne pubblicitarie correttamente classificata nell’ambito con coefficiente 78%, il reddito forfettario iniziale è 31.200 euro. Se una web agency realmente dedita alla programmazione ha invece 40.000 euro di ricavi da un’attività soggetta al coefficiente 67%, il reddito forfettario iniziale è 26.800 euro. Si tratta di due attività economiche diverse, non di due aliquote fra cui scegliere a piacimento.

Consideriamo una persona fisica che esercita effettivamente due attività: 25.000 euro di compensi per gestione campagne con coefficiente 78% e 15.000 euro per programmazione informatica con coefficiente 67%. Nel modello esemplificativo il reddito forfettario iniziale è 19.500 + 10.050 = 29.550 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi. Il dato non dice ancora quale gestione previdenziale sia pertinente né quale sia l’imposta finale: le attività e gli obblighi vanno valutati sulla posizione effettiva.

Se invece l’agenzia realizza un unico pacchetto contrattuale comprensivo di sviluppo e marketing, non si possono suddividere arbitrariamente i corrispettivi fra coefficienti diversi senza verificare se siano prestazioni autonome, come siano descritte nei contratti e quali siano le attività realmente esercitate. L’obiettivo non è ottenere il coefficiente più basso tramite un’etichetta, ma rappresentare correttamente l’attività. Per la scelta dei codici consulta codice ATECO web agency e la guida a più codici ATECO nella stessa Partita IVA.

Il reddito calcolato col coefficiente non coincide con il denaro disponibile: il titolare deve sostenere costi effettivi che il regime non permette di sottrarre nuovamente uno per uno. L’imposta sostitutiva si calcola, secondo la legge, sul reddito forfettario dopo la deduzione dei contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili, applicando il 15% o il 5% quando spettante. I contributi maturati sul reddito dell’anno e quelli effettivamente versati nello stesso periodo non sono sempre identici.

Scenario di attività Compensi Coefficiente Reddito iniziale
Solo gestione campagne (esempio) 40.000 € 78% 31.200 €
Solo programmazione informatica (esempio) 40.000 € 67% 26.800 €
25.000 € gestione Ads + 15.000 € sviluppo (attività distinte) 40.000 € 78% + 67% 29.550 €

INPS, 5% o 15% e personale: quanto incide sulla convenienza

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L’aliquota sostitutiva ordinaria del regime forfettario è del 15%. Quella agevolata del 5% si applica per il periodo iniziale previsto soltanto quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge per l’avvio di una nuova attività. Il nome commerciale «nuova web agency» non è sufficiente: occorre esaminare attività esercitate precedentemente, mera prosecuzione di lavori già svolti, eventuale subentro in attività esistenti e altre condizioni pertinenti. Anche il passaggio dalla gestione di campagne individuale a una piccola agenzia può richiedere controlli.

La previdenza è un fattore separato. Per chi esercita come libero professionista senza Cassa autonoma la gestione da verificare è normalmente la Gestione Separata INPS, con aliquote 2026 del 26,07% o del 24% nei casi previsti dalla circolare INPS n. 8/2026. Una vera impresa commerciale individuale può ricadere invece nella Gestione Commercianti, con regole specifiche sui contributi minimi e sulle eccedenze. Il codice ATECO non determina da solo la gestione, né si può scegliere un’aliquota previdenziale per risparmiare.

Per un’attività di impresa iscritta nella Gestione Commercianti, la disciplina del 2026 prevede normalmente contributi sul minimale, con valori e regole diversi dalla Gestione Separata professionale. Nelle condizioni previste per Artigiani e Commercianti in forfettario può essere disponibile una riduzione contributiva del 35%, previa verifica e procedura. Non va applicata automaticamente al libero professionista, né va confusa con lo sconto dell’imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività.

Il costo del personale incide su due livelli: l’agenzia deve pagare realmente dipendenti e altri lavoratori e, in aggiunta, deve controllare il limite di 20.000 euro di determinate spese di lavoro ai fini dell’ammissibilità al forfettario. Non è un generico «massimo 20.000 euro di tutti i costi»: software, acquisto di pubblicità, canoni cloud e prestazioni di fornitori indipendenti vanno qualificati con la propria disciplina e non necessariamente ricadono in quella specifica voce. La guida collaboratori esterni nel forfettario approfondisce il controllo degli incarichi.

Per una web agency che impiega un dipendente, sviluppa software e gestisce campagne, la convenienza effettiva va misurata con un conto economico. Supponiamo ricavi propri di 60.000 euro, software per 5.000 euro, produzione esterna per 8.000 euro e spese aggiuntive per ufficio e strumenti di 4.000 euro. Il totale dei 17.000 euro di spese reali riduce la liquidità, ma non si sottrae analiticamente dal reddito forfettario iniziale. Prima di considerare il regime conveniente bisogna calcolare correttamente anche imposta, previdenza e costo amministrativo e verificare se le spese di lavoro rientrano nelle categorie rilevanti per il limite legale.

Non esiste una soglia percentuale di costi che rende matematicamente il regime ordinario sempre più conveniente. Nel confronto entrano IVA, deduzioni e detrazioni, altri redditi personali, posizione previdenziale e organizzazione. Per esempio, un’agenzia che sviluppa siti con coefficiente 67% può essere diversa da una che lavora prevalentemente con coefficiente 78%, ma entrambe possono sostenere costi effettivi molto differenti. È necessario confrontare scenari coerenti, non sottrarre il costo operativo due volte.

Budget Google Ads e Meta Ads: quali somme contano per le soglie

Per una web agency il rischio più specifico è usare indiscriminatamente il totale degli incassi bancari per determinare la soglia del forfettario senza distinguere la natura delle somme. Una società cliente può spendere direttamente 10.000 euro al mese in campagne, pagando Google e Meta con propri strumenti, e remunerare la web agency con una fee di 1.500 euro. Se il rapporto e i documenti confermano che gli acquisti sono del cliente, quel budget pagato direttamente alle piattaforme non diventa automaticamente un corrispettivo della web agency.

Se invece la web agency compra annunci in proprio e fattura un prezzo complessivo al cliente, non è corretto considerare automaticamente il solo margine come ricavo. La natura del contratto, l’intestazione delle fatture delle piattaforme, la qualificazione dei pagamenti e il modello di vendita determinano come rilevano gli importi. Un generico «rimborso budget pubblicitario» non costituisce di per sé prova di un’anticipazione in nome e per conto del cliente esclusa dalla base imponibile IVA.

Dal 2025 è stata modificata anche la disciplina del reddito di lavoro autonomo per determinati rimborsi di spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate analiticamente. Questa disciplina non significa che qualunque acquisto di spazi effettuato in proprio da una web agency, magari con un margine di rivendita, possa essere escluso automaticamente dai compensi e dal calcolo degli 85.000 o 100.000 euro. Occorre valutare i requisiti delle singole fattispecie e distinguere il trattamento del reddito da quello IVA.

Un modello diverso è quello della vera anticipazione in nome e per conto, regolarmente documentata, per la quale l’articolo 15 del DPR 633/1972 prevede un’esclusione IVA alle condizioni di legge. Se la piattaforma ha emesso fattura direttamente all’agenzia che acquista in proprio, la successiva richiesta di rimborso al cliente non dimostra da sola quei requisiti. È quindi essenziale leggere insieme contratto, fatture, account pubblicitario e pagamenti.

Per evitare sovrapposizione con una guida già approfondita, tutti i casi di fatturazione, documentazione, articolo 15 IVA e rimborsi analitici sono esaminati nella pagina fatturare budget Google Ads e Meta Ads. Qui interessa soprattutto l’effetto sulla compatibilità col regime forfettario, sull’evoluzione dei ricavi e sul momento in cui la web agency deve rivalutare struttura giuridica e trattamento fiscale.

Anche l’acquisto di servizi dalle piattaforme estere può comportare obblighi IVA non eliminati dal forfettario: territorialità, eventuale integrazione o autofattura e versamenti nei casi previsti. Per la singola operazione, la guida TD17 e servizi ricevuti dall’estero spiega i controlli; non è corretto presumere che il regime personale agevolato renda sempre irrilevanti gli acquisti esteri.

Forfettario o ordinario per una web agency: costi e scenari

Per una web agency è utile costruire tre colonne: fatturato proprio, costi necessari per produrlo e flussi finanziari temporanei. Un’agenzia che vende soltanto consulenza può avere costi contenuti; un’agenzia che offre siti, branding, video e sviluppo può sostenere software, licenze, collaboratori e infrastruttura. Un’altra può finanziare spazi pubblicitari per conto dei clienti, generando flussi di cassa elevati rispetto ai margini realmente disponibili.

Nel forfettario il reddito viene determinato con i coefficienti di redditività, senza sottrarre analiticamente le spese professionali ordinarie. Ciò comporta semplicità ma può ridurre la convenienza quando il costo di realizzazione dei servizi è alto. La web agency che fattura 50.000 euro e sostiene costi reali per 5.000 euro è economicamente diversa da una che fattura 50.000 euro con 28.000 euro di spese necessarie, anche se entrambe utilizzano formalmente lo stesso codice e coefficiente.

Il regime ordinario o semplificato, quando applicabile, consente di determinare il reddito secondo le regole specifiche di deduzione dei costi inerenti documentati; cambia anche la gestione IVA e possono aumentare gli adempimenti. Non si deve confrontare un’imposta sostitutiva del 15% con l’IRPEF ignorando che la base fiscale viene determinata con metodi differenti e che sono presenti contributi previdenziali, eventuali detrazioni e altre variabili personali.

Il passaggio a una SRL richiede una valutazione ancora diversa. La società ha soggettività distinta, applica la tassazione societaria e richiede amministrazione e contabilità appropriate. È importante stimare compenso degli amministratori, remunerazione dei soci, eventuali utili da distribuire o reinvestire, costo del commercialista, necessità di personale e rischio commerciale. Una SRL non diventa automaticamente più conveniente quando si superano, per esempio, 50.000 o 70.000 euro: non esiste un punto di pareggio valido per tutti.

Un caso spesso trascurato è l’agenzia che fattura canoni mensili ai clienti ma paga subito fornitori software e collaboratori. Anche senza grandi budget pubblicitari, la liquidità può essere sotto pressione per ritardi negli incassi. Il regime fiscale influisce sui versamenti futuri, ma il contratto commerciale, i termini di pagamento e il margine operativo restano determinanti. È prudente destinare una parte degli incassi a imposte, contributi e spese future invece di interpretare come netto disponibile il saldo bancario del mese.

Per la sostenibilità della struttura, raggruppa i costi per cliente e per servizio: campagne, SEO, realizzazione siti, creatività, CRM e manutenzione. Se alcune linee hanno margini bassi, l’agenzia può decidere di cambiare prezzo o modello organizzativo indipendentemente dal regime fiscale. La guida software in abbonamento e costi nel forfettario tratta il tema delle licenze ricorrenti, mentre spese deducibili nel regime forfettario approfondisce i limiti delle deduzioni ordinarie.

Quando uscire dal forfettario o passare a una struttura diversa

Non bisogna attendere il superamento delle soglie per interrogarsi sulla struttura: una web agency che inizia a impiegare personale, sostenere ingenti costi, acquisire soci o assumere impegni contrattuali importanti può avere motivi per confrontare i regimi prima che una causa ostativa operi. Il forfettario è un regime fiscale della persona fisica, non una strategia che possa sostituire la valutazione delle responsabilità e dell’organizzazione imprenditoriale.

Un controllo periodico dovrebbe riguardare almeno ricavi e compensi fiscalmente rilevanti, spese per lavoro comprese nel limite dei 20.000 euro, partecipazioni societarie, clienti collegati a datori o ex datori, copertura previdenziale e costi reali. Se uno di questi elementi cambia, il trattamento fiscale dell’anno successivo può essere diverso da quello previsto all’inizio. In presenza di ricavi che si avvicinano a 100.000 euro, invece, il controllo deve diventare tempestivo, vista la regola della cessazione immediata.

Se vengono introdotte nuove attività come programmazione, grafica, marketing o rivendita pubblicitaria in proprio, è necessario anche verificare codici ATECO e base imponibile. Non conviene cambiare arbitrariamente codice soltanto per ottenere un coefficiente inferiore: i codici devono rappresentare prestazioni reali e documentate. Se una linea di sviluppo software diventa prevalente, ciò può richiedere una diversa impostazione fiscale e amministrativa, non una semplice modifica della percentuale in una tabella.

L’inquadramento previdenziale può richiedere verifiche quando da prestazione intellettuale personale si passa a un’impresa commerciale, oppure quando il titolare mantiene la stessa attività ma costituisce una società e ne diventa amministratore o socio lavoratore. La posizione va analizzata alla luce dei ruoli effettivi; non è corretto affermare che una SRL esoneri automaticamente i soci lavoratori dai contributi. Per le attività professionali di marketing, la guida contributi INPS Digital Marketer fornisce i valori di riferimento, senza sostituire il controllo della singola impresa.

Se stai passando dal forfettario all’ordinario è opportuno programmare fatture, corrispettivi e documenti, trattamento IVA, eventuali acconti, versamenti già effettuati e data effettiva di applicazione del nuovo regime. Una transizione non si risolve cancellando la dicitura forfettaria dalle fatture: occorre coordinare contabilità, contratti e trattamento delle operazioni anche verso clienti esteri e piattaforme pubblicitarie.

Quando si valuta una società, occorre invece preparare un piano sull’attività effettiva, eventuali contratti da trasferire, proprietà di software e account, fatture pendenti, licenze, personale, soci e flussi di pagamento. L’apertura di una SRL non comporta automaticamente che tutte le posizioni della vecchia persona fisica si trasferiscano senza effetti. È consigliabile pianificare con il commercialista e, quando necessario, con i professionisti legali che seguono contratti e rapporti societari.

Domande frequenti sul forfettario per web agency

Una web agency può essere forfettaria anche se è un’impresa individuale? Sì, una persona fisica che svolge attività d’impresa individuale può accedere al regime se possiede tutti i requisiti. Non è riservato esclusivamente alle libere professioni.

Una SRL può essere in regime forfettario? No. Il forfettario personale è destinato alle persone fisiche eleggibili, non al reddito di una SRL. La partecipazione del titolare in una SRL richiede inoltre il controllo delle specifiche cause ostative.

Qual è il limite del personale nel 2026? La legge prevede un limite di 20.000 euro lordi nell’anno precedente per le categorie di spese di lavoro e collaborazioni indicate dal comma 54. Non significa che qualunque spesa per software o un fornitore autonomo entri automaticamente nel conteggio.

Se incasso oltre 85.000 euro che succede? Superare 85.000 euro senza oltrepassare 100.000 euro comporta in generale l’uscita dal periodo successivo secondo la legge. Superare 100.000 euro nel corso dell’anno determina la cessazione immediata, con effetti IVA previsti.

Il 5% spetta a ogni nuova web agency? No. È un’aliquota agevolata che richiede i requisiti di nuova attività, incluse le verifiche su prosecuzione, precedenti attività e situazioni specifiche. In assenza dell’agevolazione si applica normalmente il 15% se il regime resta ammesso.

Se faccio sia siti web sia campagne Ads applico sempre il 78%? No. La percentuale dipende dalle attività realmente classificate: la conduzione pubblicitaria considerata qui è generalmente al 78%; la programmazione informatica può essere al 67%. Vanno verificate le attività effettive e i ricavi pertinenti.

Le spese di Google Ads e Meta Ads si possono dedurre nel forfettario? I normali costi dell’attività non si deducono analiticamente nel forfettario. Prima di parlare di rimborso o ricavo bisogna però distinguere chi compra gli annunci e le particolari discipline delle anticipazioni e dei rimborsi professionali.

È sempre meglio passare a una SRL quando crescono i ricavi? No. La scelta richiede un confronto completo di costi, rischio, soci, personale, imposte, previdenza, liquidità e utili distribuiti o reinvestiti. Non esiste una soglia di ricavi universalmente conveniente.

In sintesi: il regime forfettario può essere adatto a una web agency esercitata da una persona fisica, anche come impresa individuale, ma non si applica a una SRL. Nel 2026 occorre verificare ricavi, spese per determinate categorie di lavoro, redditi dipendenti, partecipazioni, previdenza e attività effettivamente svolte. Per agenzie con più servizi, costi elevati o budget pubblicitari acquistati in proprio il vero confronto è tra imposte, obblighi previdenziali, margini e flussi di cassa, non soltanto fra 5% e 15%.

Fonti ufficiali: legge 190/2014, commi 54–89; Ministero del Lavoro, soglia 35.000 euro nel 2026; Agenzia Entrate, imposta sostitutiva e F24; ATECO 2025 ISTAT; INPS, aliquote Gestione Separata 2026. I requisiti vanno verificati sulla posizione reale e sui documenti dell’attività.

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