Il codice ATECO 72.10.29 identifica la ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria n.c.a. È una voce ampia ma non generica: serve quando l’attività principale consiste realmente in ricerca di base, ricerca applicata o sviluppo sperimentale in ambiti scientifici e tecnologici non classificati nelle sottocategorie più specifiche della classe 72.10.
Può riguardare ricerca nelle scienze naturali, ingegneria e tecnologia, scienze mediche e della salute, veterinaria, scienze agrarie, forestali e della pesca, ricerca interdisciplinare e sequenziamento del DNA per ricerca generale sui processi biologici. Non va invece usato per normale consulenza tecnica, progettazione ingegneristica, analisi di laboratorio, sviluppo software ordinario o ricerca di mercato.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO | 72.10.29 |
| Denominazione | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria n.c.a. |
| Attività tipiche | Ricerca scientifica, tecnologica e ingegneristica; R&S medica, veterinaria, agraria e interdisciplinare |
| Coefficiente forfettario | 78%, se il soggetto può applicare il regime |
| Previdenza | Dipende dalla qualifica professionale e dall’eventuale Cassa di appartenenza |
| Da distinguere | Biotecnologie, geologia, diagnostica beni culturali, consulenza tecnica, test/analisi e software |
Cosa comprende il codice ATECO 72.10.29
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 72.10.29 la ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali, dell’ingegneria e della tecnologia, delle scienze mediche, della salute e del benessere, delle scienze veterinarie, delle scienze agrarie, forestali e della pesca.
Rientra inoltre la ricerca interdisciplinare quando il nucleo principale è nelle scienze naturali e dell’ingegneria. Il codice ha quindi un perimetro ampio, ma deve descrivere un’attività di vera R&S e non una generica prestazione intellettuale o tecnica.
Ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale
La divisione 72 comprende tre forme di attività. La ricerca di base mira ad acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni senza una specifica applicazione immediata. La ricerca applicata acquisisce nuove conoscenze orientate invece a una finalità pratica determinata.
Lo sviluppo sperimentale è lavoro sistematico fondato su conoscenze già acquisite, volto a sviluppare nuovi materiali, prodotti, apparecchi, processi, sistemi o servizi oppure a migliorare in modo sostanziale quelli esistenti. Questo confine è decisivo: un’attività ordinaria, ripetitiva o puramente esecutiva non diventa R&S soltanto perché utilizza tecnologia avanzata.
Prototipi e sperimentazione: quando rientrano nella R&S.
ISTAT include nella divisione 72 anche sviluppo e produzione di prototipi quando l’obiettivo principale è apportare ulteriori miglioramenti. Il prototipo può essere collegato o meno a una successiva attività produttiva, ma deve servire al processo di ricerca e sperimentazione.
La realizzazione seriale di prodotti già definiti, l’industrializzazione ordinaria o la semplice personalizzazione commerciale non sono invece automaticamente ricerca e sviluppo. Il discrimine è l’esistenza di un’attività sistematica finalizzata a generare nuova conoscenza o un miglioramento sostanziale ancora oggetto di sperimentazione.
Documentazione di progetto, obiettivi tecnici, ipotesi da verificare, risultati sperimentali e iterazioni sul prototipo aiutano anche a distinguere una vera attività di R&S da una normale commessa professionale. La classificazione ATECO deve riflettere ciò che viene svolto stabilmente, non l’etichetta “innovativo” utilizzata nel preventivo o nel marketing.
72.10.29 o 72.10.10: differenza dalle biotecnologie
Il 72.10.10 è dedicato specificamente alla ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie. Il 72.10.29 raccoglie invece le altre attività di R&S nelle scienze naturali e dell’ingegneria che non rientrano nella voce biotech o nelle altre sottocategorie specifiche.
La distinzione non dipende dalla qualifica personale del ricercatore. Un biologo può utilizzare un codice diverso in base al progetto effettivamente svolto; per questo la guida al codice ATECO del biologo distingue ricerca biotech, ricerca scientifica non biotech, analisi e consulenza.
Geologia e beni culturali hanno codici più specifici
ATECO 2025 separa la ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia nel 72.10.21 e la ricerca nelle scienze applicate alla diagnostica per la conservazione dei beni culturali nel 72.10.22. Quando il progetto ricade chiaramente in questi ambiti, il 72.10.29 non va usato come contenitore residuale.
Va inoltre distinta la normale attività professionale del geologo, che può ricadere nel 71.12.50, dalla vera attività di ricerca sperimentale. La stessa persona può svolgere entrambe, ma contratti, progetti e fatture devono descrivere attività economicamente diverse.
Ingegneria: R&S o normale progettazione?
Il 72.10.29 può comprendere ricerca ingegneristica e tecnologica, ma non ogni lavoro di un ingegnere. La progettazione ordinaria, l’applicazione di principi tecnici a un’opera o impianto, la direzione lavori e altre attività professionali di ingegneria appartengono normalmente alla classe 71.12.
Per rientrare nel 72.10.29 deve esserci un vero progetto di ricerca: sviluppo di nuove soluzioni, verifica sperimentale di ipotesi, prototipazione evolutiva o miglioramenti sostanziali non ancora consolidati. Se si applicano conoscenze note a un incarico standard, si è più vicini alla consulenza/progettazione che alla R&S.
Analisi, test e laboratorio: quando usare 71.20
Collaudi, prove fisiche o chimiche, analisi di materiali, test di qualità e verifiche di conformità appartengono normalmente alla classe 71.20 quando l’obiettivo è misurare, certificare o verificare caratteristiche già definite. Il fatto che il test sia complesso non lo trasforma automaticamente in ricerca sperimentale.
Il 72.10.29 diventa pertinente quando test e misurazioni sono parte di un progetto finalizzato a produrre nuova conoscenza o a sviluppare una soluzione innovativa. Per i professionisti chimici è utile distinguere ricerca, analisi e consulenza attraverso la guida al codice ATECO del chimico.
Software, AI e automazione: quando non basta dire “innovazione”
Lo sviluppo di software ordinario, l’integrazione di sistemi, la consulenza informatica e l’automazione applicativa ricadono normalmente nella divisione 62. Il 72.10.29 non va utilizzato soltanto perché il progetto impiega intelligenza artificiale, algoritmi o tecnologie innovative.
Può entrare in gioco solo quando il nucleo economico dell’attività è vera ricerca scientifica o tecnologica sperimentale, con produzione di nuova conoscenza e incertezza tecnica sostanziale. La guida al codice ATECO del consulente AI distingue consulenza, sviluppo software e progetti di R&S.
Sequenziamento del DNA: ricerca generale o attività sanitaria?
ISTAT include nel 72.10.29 il sequenziamento del DNA per ricerca generale sui processi biologici. È un punto importante perché lo stesso strumento tecnico può assumere una classificazione diversa in base allo scopo.
Il sequenziamento utilizzato per escludere, diagnosticare o curare una specifica malattia è escluso dalla classe 72.10 e rinviato all’area sanitaria, in particolare al 86.91. La finalità concreta del servizio è quindi più importante della tecnologia impiegata.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 78%
Per l’attività riconducibile al precedente raggruppamento professionale/scientifico corrispondente, il coefficiente da verificare nel regime forfettario è il 78%. Il D.Lgs. 81/2025 prevede infatti che, fino all’approvazione di nuovi coefficienti costruiti su ATECO 2025, continui ad applicarsi il coefficiente collegato al codice ATECO 2007 corrispondente.
Con 50.000 euro di compensi, per esempio, il reddito lordo forfettario sarebbe 39.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi. Il coefficiente non dimostra però che il regime sia sempre utilizzabile: il forfettario riguarda persone fisiche che rispettano requisiti e limiti, non società di capitali o altri soggetti esclusi. Per approfondire puoi consultare la guida al regime forfettario e il coefficiente di redditività del 78%.
Previdenza: dipende dalla professione, non dal solo ATECO
Il 72.10.29 non determina automaticamente la Gestione Separata INPS. L’inquadramento dipende dalla qualifica del soggetto, dall’eventuale iscrizione a un Ordine e dalla Cassa professionale competente. Un biologo che esercita attività professionale può avere ENPAB; chimici, fisici e geologi possono ricadere in EPAP quando ne ricorrono i presupposti; un ricercatore senza Cassa professionale può invece dover verificare la Gestione Separata.
Se la ricerca è svolta da una società o da un’impresa con dipendenti, la previdenza dei singoli soggetti va analizzata in base al loro ruolo. Scrivere “72.10.29 = Gestione Separata” è quindi una semplificazione che può essere sbagliata.
R&S, consulenza e più attività: quando servono codici diversi
Molti professionisti alternano ricerca, consulenza, analisi, progettazione, software e formazione. Se queste prestazioni sono autonome e abituali, può essere necessario affiancare al 72.10.29 uno o più codici specifici e individuare correttamente l’attività prevalente.
È utile che contratti e fatture descrivano con precisione cosa viene venduto: “attività di ricerca sperimentale”, “analisi di laboratorio”, “consulenza tecnica” e “sviluppo software” non sono sinonimi. Per i casi misti puoi approfondire la gestione di più attività con la stessa Partita IVA e la scelta tra codice principale e secondario.
Errori frequenti con il codice ATECO 72.10.29
- Usarlo per una normale consulenza ingegneristica o scientifica senza vera attività di ricerca.
- Classificare nel 72.10.29 sviluppo software ordinario, integrazione AI o automazione applicativa.
- Ignorare il 72.10.10 quando il progetto è specificamente biotecnologico.
- Usarlo per ricerca geologica o diagnostica sui beni culturali, che hanno codici dedicati.
- Confondere test e analisi di laboratorio con ricerca sperimentale.
- Usarlo per sequenziamento del DNA finalizzato a una diagnosi o terapia specifica.
- Attribuire automaticamente Gestione Separata senza verificare Ordine e Cassa professionale.
Domande frequenti sul codice ATECO 72.10.29
Il 72.10.29 va bene per una normale consulenza ingegneristica?
No, non automaticamente. La consulenza e progettazione ingegneristica ordinaria appartengono normalmente alla classe 71.12. Il 72.10.29 richiede una vera attività di ricerca o sviluppo sperimentale.
Un biologo può usare il 72.10.29?
Sì, se svolge ricerca scientifica non classificata come biotecnologica e l’attività reale rientra nelle note ISTAT. La qualifica di biologo da sola non determina il codice.
Il sequenziamento del DNA rientra sempre?
No. Rientra nel 72.10.29 quando è svolto per ricerca generale sui processi biologici; se serve a diagnosticare, escludere o curare una malattia specifica va verificato il 86.91.
Qual è il coefficiente di redditività?
Il coefficiente da verificare nel regime forfettario è il 78%, applicabile solo se il contribuente persona fisica possiede tutti i requisiti previsti.
La previdenza è sempre Gestione Separata INPS?
No. Può dipendere dall’Ordine e dalla Cassa del professionista: per esempio ENPAB per biologi o EPAP per alcune professioni scientifiche, quando ricorrono i relativi presupposti.
In sintesi: il 72.10.29 è il codice da verificare per vera ricerca e sviluppo sperimentale nelle scienze naturali, ingegneristiche, mediche, veterinarie, agrarie e interdisciplinari non già classificate in voci più specifiche. Il punto decisivo è distinguere la R&S da consulenza, progettazione, analisi, software e attività sanitaria ordinaria.