Il codice ATECO 47.81.10 identifica il commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri. Comprende la vendita al consumatore finale di veicoli nuovi e usati, inclusi veicoli elettrici, automobili per il trasporto di passeggeri, caravan, roulotte e autocaravan. È il codice da verificare per concessionarie, rivenditori e operatori che acquistano i veicoli e li rivendono in proprio.
Va distinto dall’intermediazione nella vendita di auto, dal commercio di altri autoveicoli, dai ricambi, dal noleggio e dall’autoriparazione. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività di riferimento è 40%, ma per la vendita di auto usate bisogna verificare con particolare attenzione il regime IVA del margine, perché i regimi IVA speciali possono incidere sulla possibilità di utilizzare il forfettario.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO 2025 | 47.81.10 |
| Denominazione | Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri |
| Comprende | Auto nuove e usate, veicoli elettrici, caravan, roulotte e autocaravan |
| Vecchio riferimento | 45.11.01 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri, per la parte retail |
| Forfettario | Coefficiente di redditività 40% |
| Attenzione usato | Verificare compatibilità con il regime IVA del margine |
Cosa comprende il codice ATECO 47.81.10
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono il commercio al dettaglio di automobili e altri autoveicoli leggeri nuovi e usati, compresi i veicoli elettrici. La voce comprende gli autoveicoli destinati al trasporto di passeggeri e i veicoli da campeggio, come caravan, roulotte e autocaravan.
Il codice riguarda il commercio al dettaglio: il rivenditore vende il veicolo al cliente finale assumendo la posizione di venditore del bene. Questo lo distingue dall’intermediario che si limita a mettere in contatto venditore e acquirente e riceve una commissione.
Auto nuove, usate ed elettriche: stesso codice
Il 47.81.10 copre sia veicoli nuovi sia veicoli di seconda mano. Non serve quindi un codice ATECO diverso soltanto perché il concessionario vende usato anziché nuovo. Anche i veicoli elettrici restano nella stessa classificazione quando rientrano tra automobili e autoveicoli leggeri.
Quello che cambia, soprattutto nell’usato, è il trattamento IVA dell’operazione. La classificazione ATECO resta la stessa, mentre il regime fiscale può richiedere verifiche differenti in base a come il veicolo è stato acquistato e a quale regime IVA si applica alla rivendita.
ISTAT include espressamente tra i veicoli da campeggio i caravan e le roulotte senza motore proprio e gli autocaravan con motore proprio. Una concessionaria specializzata in camper o caravan può quindi rientrare nel 47.81.10 quando svolge commercio al dettaglio di questi veicoli.
È invece diverso il commercio di altri rimorchi per autoveicoli non destinati al campeggio, che va verificato nel 47.81.20 insieme agli altri autoveicoli.
Differenza dal codice 47.81.20 per altri autoveicoli
Il 47.81.20 riguarda il commercio al dettaglio di altri autoveicoli nuovi e usati, compresi veicoli fuoristrada e rimorchi diversi da caravan e roulotte. Il 47.81.10 resta invece concentrato su automobili e altri autoveicoli leggeri destinati principalmente al trasporto di passeggeri e sui veicoli da campeggio.
Un operatore che tratta categorie diverse deve quindi verificare l’attività prevalente ed eventuali codici secondari. La guida su più attività con la stessa Partita IVA spiega come gestire attività autonome che convivono nella stessa impresa.
Vendita diretta e intermediazione di auto non sono la stessa attività
Se il soggetto acquista l’auto, ne diventa proprietario e la rivende al cliente finale, il riferimento è il commercio al dettaglio 47.81.10. Se invece facilita la compravendita senza assumere la proprietà del veicolo e percepisce una commissione, va verificata la classe 47.92 dedicata all’intermediazione.
ATECO 2025 distingue anche l’intermediazione di autoveicoli usati, che utilizza il 47.92.21, dall’intermediazione per veicoli nuovi, che utilizza il 47.92.31. Il modello di business e i contratti devono quindi chiarire se l’impresa vende direttamente il mezzo oppure presta un servizio di intermediazione.
Vendita online di automobili: il canale non cambia il codice
Con ATECO 2025 il canale di vendita non determina automaticamente una classificazione diversa. Anche la vendita via Internet di automobili e autoveicoli leggeri resta nel 47.81.10 quando l’impresa vende direttamente il veicolo al cliente.
RM approfondisce il criterio nella guida sul codice ATECO per e-commerce. Marketplace, sito proprietario e showroom sono modalità operative: il codice segue il bene venduto e il ruolo economico dell’impresa. Se una parte rilevante delle vendite avviene online è utile verificare anche la guida su e-commerce e regime forfettario, soprattutto per incassi, fatturazione e vendite oltreconfine.
Ricambi, officina e lavaggio auto: attività separate
La vendita di ricambi e accessori di autoveicoli rientra nel 47.82, mentre riparazione e manutenzione appartengono al gruppo 95.3. Anche il lavaggio auto utilizza un codice distinto, il 95.31.91.
Una concessionaria può affiancare officina, carrozzeria, gommista o lavaggio, ma queste attività devono essere valutate separatamente quando sono autonome e abituali. In particolare l’autoriparazione è regolamentata e richiede requisiti e SCIA propri: non basta aggiungerla informalmente all’attività di vendita. Per i confini operativi puoi confrontare il codice ATECO del meccanico, il codice del carrozziere e il codice del gommista.
Noleggio auto e vendita auto hanno codici diversi
Il noleggio e leasing operativo di autoveicoli senza conducente appartengono alla divisione 77.1 e sono espressamente esclusi dal commercio al dettaglio di autoveicoli. Vendere un’auto e concederla temporaneamente in uso sono attività economiche differenti.
Se il concessionario offre anche noleggio come vera linea di business, va verificato il relativo codice aggiuntivo. Lo stesso vale per trasporto con conducente, che appartiene alla divisione 49 e segue regole autorizzative completamente diverse.
Dal vecchio 45.11.01 al nuovo 47.81.10
Il vecchio codice 45.11.01 riuniva commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri. ATECO 2025 ha separato con maggiore precisione il commercio al dettaglio, che confluisce nel 47.81.10.
Per una nuova attività va quindi utilizzato il codice ATECO 2025. Il vecchio 45.11.01 resta utile per il raccordo storico e per individuare il gruppo fiscale utilizzato nella fase transitoria del regime forfettario.
Regime forfettario e coefficiente di redditività del 40%
Il commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri rientra nel gruppo con coefficiente di redditività del 40%. Con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è quindi 20.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi e dell’imposta sostitutiva.
Il coefficiente non è l’aliquota delle tasse. RM spiega il meccanismo nella guida sul coefficiente di redditività del 40% e nella guida completa al regime forfettario.
Auto usate: attenzione al regime IVA del margine
Per i veicoli usati la verifica fiscale è più delicata. Il D.L. 41/1995 prevede un regime IVA speciale del margine per determinate rivendite di beni usati. Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA rientrano, in linea generale, tra le cause ostative del regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 181 del 7 luglio 2025, ha però chiarito che l’incompatibilità non va letta in modo automatico in ogni situazione. In particolare, quando il contribuente non ha applicato in precedenza il regime del margine, può ricorrere la possibilità di adottare direttamente il forfettario; negli altri casi va verificata l’eventuale opzione per l’IVA ordinaria e il momento in cui è stata esercitata.
La circolare 9/E del 2019 chiarisce infatti che, quando il contribuente può scegliere l’IVA ordinaria al posto del regime speciale, l’accesso al forfettario richiede il rispetto delle condizioni temporali previste per l’opzione. Per chi tratta auto usate, la verifica deve quindi essere fatta sulla storia concreta dell’attività e non soltanto sul codice ATECO.
Per un commerciante di auto usate è quindi essenziale definire il regime IVA prima di impostare la contabilità e acquistare i veicoli. Non è corretto limitarsi a leggere “coefficiente 40%” e concludere che il forfettario sia sempre applicabile.
INPS Commercianti e apertura dell’attività
Per il titolare che esercita personalmente e abitualmente l’attività commerciale va normalmente verificata la Gestione Commercianti INPS. L’avvio passa inoltre da Partita IVA, Registro Imprese e Comunicazione Unica, con gli adempimenti amministrativi applicabili alla sede e al modello operativo.
La guida su aprire Partita IVA da commerciante riassume Registro Imprese, ComUnica e previdenza. Se all’attività di vendita viene affiancata una vera officina, l’autoriparazione richiede invece una SCIA specifica e requisiti tecnici autonomi.
Errori frequenti con il codice 47.81.10
- usare un codice di intermediazione quando in realtà si acquistano e rivendono direttamente le auto;
- usare 47.81.10 per altri autoveicoli che rientrano nel 47.81.20;
- confondere commercio di veicoli con noleggio, autoriparazione o vendita di ricambi;
- pensare che le auto usate abbiano sempre un codice ATECO diverso dalle auto nuove;
- applicare automaticamente il forfettario all’usato senza verificare il regime IVA del margine;
- considerare il coefficiente 40% come aliquota d’imposta;
- ignorare Gestione Commercianti, Registro Imprese e ComUnica;
- aggiungere officina o carrozzeria senza verificare gli specifici requisiti di autoriparazione.
Domande frequenti sul codice ATECO 47.81.10
Il 47.81.10 comprende auto usate?
Sì. ISTAT include espressamente automobili e autoveicoli leggeri nuovi e usati.
Le auto elettriche hanno un altro codice?
No. I veicoli elettrici sono inclusi nel 47.81.10 quando si tratta di automobili e autoveicoli leggeri.
Il concessionario di camper usa 47.81.10?
Sì, la voce comprende caravan, roulotte e autocaravan.
Qual è il coefficiente di redditività?
Il coefficiente di riferimento nel regime forfettario è il 40%, se il contribuente può effettivamente utilizzare il regime.
Chi vende auto usate può essere sempre forfettario?
No. Va verificata la compatibilità con il regime IVA del margine e la storia fiscale concreta del contribuente, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
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