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Codice ATECO 81.21.00: Attività di pulizia generale di edifici

Aggiornato il 7 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 81.21.00: Attività di pulizia generale di edifici

Il codice ATECO 81.21.00 identifica le attività di pulizia generale di edifici. È il riferimento tipico per imprese che svolgono pulizie ordinarie e non specializzate in uffici, abitazioni, condomini, negozi, fabbriche, edifici pubblici e altre strutture.

Il codice non comprende invece automaticamente sanificazione, disinfestazione, pulizie industriali specializzate, pulizia di facciate o impianti. Il confine corretto dipende dal tipo di intervento svolto e non dal cliente: pulire un ufficio, un condominio o una casa vacanze può rientrare nell’81.21.00, mentre una bonifica tecnica o una disinfestazione richiedono codici e requisiti diversi.

Dato Indicazione
Codice ATECO 81.21.00
Denominazione Attività di pulizia generale di edifici
Attività tipiche Pulizie ordinarie di case, uffici, condomini, negozi, edifici pubblici e fabbriche
Coefficiente forfettario 67%, se il regime è applicabile
Previdenza INPS Artigiani da verificare in base alla forma concreta dell’impresa
Da distinguere Pulizie specializzate, pulizia industriale, disinfezione, sanificazione e disinfestazione

Cosa comprende il codice ATECO 81.21.00

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 comprendono nell’81.21.00 la pulizia generale non specializzata di edifici come uffici, case, appartamenti, fabbriche, negozi, edifici pubblici e altri immobili commerciali o professionali.

La prestazione riguarda soprattutto la pulizia ordinaria degli interni, ma può comprendere anche elementi esterni collegati come finestre e passaggi. Rientrano inoltre attività di pulizia domestica e interventi ordinari su spazi comuni, cantine, solai e garage quando non assumono carattere tecnico o specialistico.

Per scegliere correttamente il codice è utile guardare al contenuto del contratto: frequenza degli interventi, superfici trattate, attrezzature utilizzate e risultato promesso al cliente. Un servizio ricorrente di pulizia ordinaria resta nel perimetro dell’81.21.00 anche se svolto in immobili di grandi dimensioni; diventa invece necessario verificare altri codici quando la prestazione richiede tecniche specialistiche o riguarda impianti e macchinari.

Pulizie di condomini e parti comuni

Le pulizie condominiali sono uno dei casi più tipici. Scale, pianerottoli, ascensori, androni, ingressi, corridoi, locali comuni e superfici accessorie possono rientrare nell’81.21.00 quando si tratta di normale pulizia degli edifici.

Il fatto che il committente sia un condominio non cambia il codice: conta il servizio svolto. Se oltre alle pulizie vengono offerti manutenzione del verde, portierato, piccoli lavori edili o interventi specialistici, può essere necessario aggiungere altre attività e verificare i relativi codici.

Pulizie di uffici, negozi e locali commerciali

Il codice è adatto anche alle pulizie ordinarie di uffici, studi professionali, negozi, showroom e altri locali commerciali. Spolveratura, lavaggio pavimenti, pulizia dei servizi igienici, svuotamento cestini e normale trattamento delle superfici rientrano tipicamente nel perimetro della pulizia generale.

Quando invece il contratto prevede interventi tecnici su impianti, macchinari, cappe, condotti, superfici ad alta quota o strutture industriali complesse, bisogna verificare le voci delle pulizie specializzate e industriali.

Case, appartamenti, B&B e affitti brevi

La pulizia ordinaria di case e appartamenti rientra nell’81.21.00 anche quando il servizio viene svolto per proprietari, property manager, B&B o gestori di affitti brevi. Rifacimento letti, pulizia degli ambienti e turnover tra un ospite e l’altro possono essere parte del servizio, purché l’attività principale resti la pulizia generale.

Il cliente non trasforma l’impresa di pulizie in struttura ricettiva o property manager. Se però l’impresa gestisce anche check-in, prenotazioni, incassi o altri servizi autonomi di gestione dell’alloggio, vanno separati contrattualmente e fiscalmente.

Pulizia di fabbriche e ambienti produttivi: quando resta 81.21.00

Pulire pavimenti, uffici, spogliatoi, servizi e aree ordinarie all’interno di una fabbrica può ancora rientrare nell’81.21.00. La presenza di un ambiente industriale non rende automaticamente “industriale” la pulizia ai fini ATECO.

Il codice cambia quando la prestazione diventa specialistica: pulizia tecnica di impianti, macchinari, strutture produttive, facciate, vetrate difficili o altre lavorazioni che richiedono metodi, attrezzature o competenze specifiche.

Anche le pulizie post-cantiere vanno valutate in concreto. La semplice rimozione di polvere e sporco residuo in locali ultimati può restare vicina alla pulizia generale; interventi tecnici su facciate, residui industriali, superfici particolari o impianti richiedono invece di verificare il 81.22.09 o altre voci specifiche. Il nome commerciale “pulizia straordinaria” non basta, da solo, a cambiare codice.

81.21.00 o 81.22.09: pulizia generale e pulizia specializzata

Il 81.21.00 copre la pulizia generale non specializzata. Le attività di pulizia specializzata di edifici e la pulizia industriale n.c.a. vanno invece verificate nel 81.22.09.

La differenza non dipende dal valore del contratto ma dalla natura tecnica dell’intervento. Lavare regolarmente pavimenti e superfici di un ufficio è pulizia generale; intervenire su facciate, impianti o macchinari con tecniche specialistiche può richiedere la classificazione 81.22. Per l’inquadramento generale puoi vedere anche la guida al codice ATECO dell’impresa di pulizie.

Disinfezione, sanificazione e disinfestazione: codici e requisiti diversi

È essenziale non usare “sanificazione” come sinonimo commerciale di normale pulizia. La pulizia rimuove sporco e residui; disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione hanno finalità e requisiti propri.

La disinfestazione e la derattizzazione rientrano nel codice ATECO 81.23.10. Quando l’impresa offre stabilmente questi servizi deve verificare anche requisiti tecnico-professionali, responsabile tecnico e adempimenti specifici. Il fatto di svolgere già pulizie ordinarie non abilita automaticamente a tali attività.

Requisiti per aprire un’impresa di pulizie

L’attività è regolata dalla disciplina delle imprese di pulizia. Per pulizia e disinfezione non sono più richiesti i requisiti tecnico-professionali previsti per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, ma restano i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria e gli adempimenti camerali.

Questo passaggio è importante perché online si trovano ancora guide che attribuiscono a qualsiasi impresa di pulizie un “responsabile tecnico” obbligatorio. La verifica va invece fatta per il tipo di attività effettivamente esercitata: pulizia e disinfezione seguono un regime diverso da disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, per le quali restano requisiti tecnico-professionali specifici.

La Camera di Commercio dell’Emilia riepiloga la distinzione tra le diverse attività e i requisiti applicabili. Per l’avvio pratico puoi consultare anche la guida su come aprire Partita IVA per un’impresa di pulizie.

SCIA, Registro Imprese e Albo Artigiani.

L’impresa deve coordinare apertura della Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese e gli adempimenti previsti per l’attività. La SCIA consente di dichiarare il possesso dei requisiti e l’avvio secondo le procedure applicabili.

Se l’attività viene svolta con dipendenti o collaboratori, vanno inoltre gestiti sicurezza sul lavoro, formazione, valutazione dei rischi, DPI e corretta organizzazione delle squadre. Per appalti presso condomini, aziende o strutture pubbliche possono essere richiesti anche documenti di regolarità contributiva e ulteriori requisiti contrattuali, distinti dalla scelta del codice ATECO.

Nei contratti di pulizia è utile specificare con precisione ambienti, frequenza, superfici, prodotti utilizzati e attività escluse. Questa descrizione aiuta sia a prevenire contestazioni con il cliente sia a dimostrare che il servizio fatturato è effettivamente pulizia generale e non un intervento specialistico. Se nel tempo il contratto si amplia a sanificazione, disinfestazione o manutenzione tecnica, anche l’inquadramento ATECO e i requisiti possono dover essere aggiornati.

L’iscrizione all’Albo Artigiani dipende dalla forma e dalle caratteristiche concrete dell’impresa. Un’impresa individuale nella quale il titolare presta personalmente e prevalentemente il proprio lavoro può avere un inquadramento artigiano; non è corretto però dedurre automaticamente ogni conseguenza previdenziale dal solo codice ATECO.

Regime forfettario e coefficiente di redditività del 67%

Per l’81.21.00 il coefficiente di redditività da verificare nel regime forfettario è il 67%. Con 40.000 euro di ricavi, per esempio, il reddito lordo forfettario sarebbe 26.800 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Il coefficiente non coincide con l’imposta. Per approfondire puoi consultare la guida al regime forfettario e il coefficiente di redditività del 67%.

INPS Artigiani e riduzione contributiva nel forfettario

Per una tipica impresa di pulizie artigiana va verificata la Gestione Artigiani INPS, con contribuzione minima e contribuzione sull’eventuale reddito eccedente il minimale. L’inquadramento dipende però dalla struttura dell’attività, dal ruolo del titolare e dall’eventuale presenza di soci.

Nel regime forfettario gli artigiani che rispettano i requisiti possono richiedere la riduzione contributiva del 35%. La guida sul regime forfettario per imprese di pulizie approfondisce coefficiente, INPS e riduzione contributiva.

Più servizi: quando servono codici ATECO aggiuntivi

Molte imprese offrono insieme pulizia generale, disinfestazione, sanificazione, pulizia industriale, manutenzione del verde o altri servizi. Se queste attività sono autonome e abituali può essere necessario utilizzare più codici ATECO.

Il contratto e le fatture dovrebbero distinguere le prestazioni. Una descrizione generica come “servizi di facility” non basta per determinare correttamente il codice. Per i casi misti puoi approfondire più codici ATECO con la stessa Partita IVA e la scelta tra codice principale e secondario.

Errori frequenti con il codice ATECO 81.21.00

  • Usarlo per qualunque attività chiamata “pulizia”, senza distinguere gli interventi specializzati.
  • Confondere normale pulizia e sanificazione.
  • Usarlo per disinfestazione o derattizzazione.
  • Pensare che il cliente determini il codice invece del servizio svolto.
  • Considerare automaticamente ogni attività in fabbrica come pulizia industriale.
  • Ignorare SCIA, Registro Imprese e requisiti previsti dalla disciplina delle imprese di pulizia.
  • Dedurre automaticamente l’INPS Artigiani dal solo codice senza verificare la forma concreta dell’impresa.

Domande frequenti sul codice ATECO 81.21.00

Posso usare l’81.21.00 per pulire condomini e uffici?

Sì. Le pulizie generali di condomini, uffici, case, negozi e altri edifici sono il nucleo tipico di questo codice.

La pulizia di appartamenti Airbnb rientra nell’81.21.00?

Può rientrare se il servizio consiste nella normale pulizia degli alloggi. Se vengono offerti anche check-in, gestione prenotazioni o servizi autonomi di property management vanno verificati codici ulteriori.

La sanificazione rientra nell’81.21.00?

Non automaticamente. Sanificazione, disinfezione e disinfestazione devono essere distinte dalla pulizia generale e possono richiedere codici, requisiti e adempimenti specifici.

Qual è il coefficiente di redditività?

Il coefficiente di riferimento nel regime forfettario è il 67%, se l’impresa possiede tutti i requisiti per applicare il regime.

Un’impresa di pulizie è sempre iscritta alla Gestione Artigiani?

No. È frequente per la tipica impresa artigiana, ma l’inquadramento dipende dalla forma giuridica, dal lavoro personale del titolare e dall’organizzazione effettiva dell’attività.

In sintesi: l’81.21.00 è il codice da verificare per la pulizia generale e non specializzata di edifici. È adatto a uffici, condomini, case, negozi e molte strutture ordinarie, ma va distinto da pulizie specializzate, pulizia industriale, disinfestazione e sanificazione.

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