Il codice ATECO 81.22.09 identifica le altre attività di pulizia di edifici e la pulizia industriale n.c.a. In ATECO 2025 comprende pulizie specializzate di edifici e impianti, pulizia industriale di macchinari, facciate e vetrate, condotte, condotti aeraulici, pulizia post-cantiere e trattamenti come pulizia a vapore o sabbiatura delle pareti esterne.
È un codice diverso dalla pulizia generale di uffici, abitazioni e condomini, che ricade nel 81.21.00. Va inoltre distinto dalla sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del 81.23.10. Questa separazione è importante sia per la classificazione ATECO sia per i requisiti amministrativi dell’impresa.
| Dato | Indicazione |
|---|---|
| Codice ATECO | 81.22.09 |
| Denominazione | Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a. |
| Attività tipiche | Pulizia industriale, facciate, vetrate, macchinari, condotte, post-cantiere |
| Vecchio codice principale | 81.22.02; confluiscono anche parti di 43.39.09 e 43.99.01 |
| Coefficiente forfettario | 67% |
| Previdenza | Gestione Artigiani da verificare quando ricorrono i requisiti dell’impresa artigiana |
| Da distinguere | Pulizia generale 81.21.00; sanificazione/disinfestazione 81.23.10 |
Cosa comprende il codice ATECO 81.22.09
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 includono nel 81.22.09 la pulizia effettuata all’esterno di edifici, la pulizia specializzata per imprese del settore alimentare, la pulizia di facciate e vetrate, camini, caminetti, forni, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi.
Sono comprese anche la pulizia industriale specializzata di macchinari, la pulizia di condotte idriche e condotti aeraulici, altri servizi specialistici su edifici, impianti e macchinari, la pulizia di nuovi edifici subito dopo la costruzione e la pulizia a vapore o sabbiatura delle pareti esterne.
Pulizia industriale di macchinari e impianti
Uno degli utilizzi più tipici del 81.22.09 è la pulizia specializzata svolta all’interno di stabilimenti e siti produttivi. Può riguardare macchinari industriali, impianti, superfici tecniche e aree che richiedono procedure, attrezzature o prodotti diversi dalla normale pulizia di un ufficio.
Il codice descrive la pulizia, non la manutenzione o riparazione del macchinario. Se l’intervento comprende smontaggio tecnico, riparazioni o manutenzione meccanica, occorre verificare anche il codice specifico dell’attività tecnica realmente svolta.
Facciate, vetrate, camini, caldaie e condotti
Il 81.22.09 comprende la pulizia specializzata di facciate e vetrate, nonché interventi su camini, caminetti, forni, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi. Sono attività che richiedono spesso mezzi, procedure e competenze operative specifiche.
La semplice pulizia ordinaria di finestre o superfici interne può invece restare nell’ambito della pulizia generale. Per questo va considerata la natura effettiva del servizio e non il solo oggetto fisico su cui si interviene.
Pulizia post-cantiere e nuovi edifici
ATECO 2025 include espressamente la pulizia di nuovi edifici subito dopo la costruzione. Il servizio può comprendere la rimozione di residui, polvere di cantiere, sporco da lavorazioni e la preparazione finale dell’immobile prima della consegna o dell’utilizzo.
La pulizia post-cantiere non va confusa con lavori di completamento edilizio. Se l’impresa esegue anche ripristini, finiture, posa, tinteggiatura o vere lavorazioni di costruzione, queste attività richiedono una classificazione separata.
Pulizia a vapore e sabbiatura delle pareti esterne.
Nel nuovo 81.22.09 confluisce anche la pulizia a vapore, la sabbiatura e le attività simili applicate alle pareti esterne degli edifici. Nella classificazione precedente queste attività potevano essere ricondotte al 43.99.01.
Questo raccordo è importante per imprese già attive: non basta cercare il vecchio numero, ma bisogna verificare come l’attività concreta è stata trasposta in ATECO 2025.
Pulizia specializzata nel settore alimentare
ISTAT include anche le attività di pulizia specializzata per imprese che operano nel settore alimentare, comprese aziende manifatturiere, punti vendita e ristoranti. Il codice può quindi essere pertinente per servizi professionali eseguiti su ambienti, attrezzature o impianti dove servono procedure di pulizia più specifiche.
La pulizia specializzata non coincide però automaticamente con la sanificazione. Se il servizio ha finalità e caratteristiche proprie della sanificazione, disinfezione o disinfestazione, va verificato il 81.23.10.
81.22.09 o 81.21.00: pulizia specializzata contro pulizia generale
Il codice ATECO 81.21.00 riguarda la pulizia generale non specializzata di edifici: uffici, abitazioni, fabbriche, negozi, edifici pubblici, strutture commerciali e condomini. Il 81.22.09 riguarda invece servizi specialistici e pulizia industriale.
Per una panoramica dell’intero settore puoi consultare anche la guida al codice ATECO per impresa di pulizie. Un’impresa può svolgere entrambe le attività e utilizzare più codici se i servizi sono effettivamente autonomi e abituali.
In pratica, la pulizia generale riguarda attività ripetitive e non specializzate su ambienti ordinari; il 81.22.09 diventa più coerente quando il servizio richiede lavorazioni specialistiche, attrezzature dedicate, interventi esterni o su impianti e macchinari. Questa distinzione evita di usare il codice industriale solo perché il cliente è una fabbrica: anche una fabbrica può acquistare un normale servizio di pulizia generale.
81.22.09 o 81.23.10: pulizia contro sanificazione e disinfestazione
Il codice 81.23.10 comprende sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Queste attività non vanno inserite nel 81.22.09 soltanto perché vengono svolte dalla stessa impresa.
La distinzione ha conseguenze anche sui requisiti. Le Camere di Commercio ricordano che, dal 2007, le imprese che svolgono esclusivamente attività di pulizia e disinfezione non sono soggette ai requisiti tecnico-professionali previsti per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
SCIA e requisiti dell’impresa di pulizia
L’attività delle imprese di pulizia è disciplinata dalla legge 82/1994 e dal DM 274/1997. La Camera di Commercio indica che l’avvio è subordinato alla SCIA con dichiarazione dei requisiti previsti e che la data di inizio deve coincidere con la presentazione della segnalazione.
Per la sola attività di pulizia restano da verificare soprattutto requisiti di onorabilità ed economico-finanziari. I requisiti tecnico-professionali specifici sono invece richiesti per attività come disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Per l’avvio generale puoi vedere come aprire una Partita IVA per impresa di pulizie.
È utile distinguere anche il requisito amministrativo dalla sicurezza sul lavoro: l’assenza di un responsabile tecnico obbligatorio per la sola pulizia non elimina gli obblighi relativi a formazione, DPI, valutazione dei rischi, lavori in quota, uso di prodotti chimici o accesso a impianti industriali. Questi adempimenti dipendono dalle lavorazioni effettive e dall’organizzazione dell’impresa.
Fasce di classificazione e appalti pubblici.
Le imprese di pulizia possono essere iscritte in fasce di classificazione basate sul volume d’affari. Questa classificazione non serve per determinare il codice ATECO, ma ha rilievo per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da parte della pubblica amministrazione.
Una piccola impresa che lavora soltanto con clienti privati non deve quindi confondere il normale avvio dell’attività con l’iscrizione in una fascia per appalti. Le condizioni vanno verificate in base al mercato in cui l’impresa intende operare.
Regime forfettario e coefficiente del 67%
Per il 81.22.09 il coefficiente di redditività di riferimento è il 67%, tramite il raccordo con le attività della classificazione precedente. Con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 33.500 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.
Il coefficiente non è l’aliquota fiscale. Puoi approfondire nella guida al coefficiente di redditività 67% e nella pagina sul regime forfettario per imprese di pulizia.
INPS Artigiani: quando va verificata
Le imprese che svolgono servizi di pulizia possono avere caratteristiche artigiane. L’INPS richiede, per l’imprenditore artigiano, lo svolgimento personale e abituale/prevalente dell’attività e il rispetto dei requisiti dell’impresa artigiana.
Non è quindi corretto trasformare automaticamente il codice ATECO in un inquadramento previdenziale senza verificare forma giuridica, lavoro personale del titolare o dei soci e organizzazione. Per la gestione complessiva puoi consultare anche commercialista per impresa di pulizie.
Più servizi di pulizia: quando servono codici secondari
La stessa impresa può svolgere pulizia generale, pulizia industriale, sanificazione, disinfestazione o altri servizi. Quando queste attività sono autonome e abituali, può essere necessario registrare più codici ATECO.
Per i casi misti puoi consultare più codici ATECO con la stessa Partita IVA e la guida su codice ATECO principale e secondario. La classificazione deve seguire i servizi realmente svolti e fatturati.
Errori frequenti con il codice ATECO 81.22.09
- Usarlo per la semplice pulizia ordinaria di uffici, case e condomini.
- Confondere pulizia industriale con manutenzione o riparazione di macchinari.
- Inserire sanificazione e disinfestazione nel 81.22.09 senza verificare il 81.23.10.
- Trattare la pulizia post-cantiere come un lavoro di costruzione.
- Usare vecchi codici ATECO senza verificare il raccordo 2025.
- Ritenere obbligatorio un requisito tecnico-professionale per la sola attività di pulizia.
- Confondere la fascia per appalti pubblici con un requisito generale per aprire l’impresa.
- Attribuire automaticamente la Gestione Artigiani dal solo codice.
Domande frequenti sul codice ATECO 81.22.09
La pulizia di macchinari industriali rientra nel 81.22.09?
Sì, la pulizia industriale specializzata di macchinari è espressamente compresa. La riparazione o manutenzione tecnica del macchinario è invece un’attività diversa.
La pulizia delle facciate e delle vetrate rientra nel codice?
Sì, quando si tratta di pulizia specializzata di edifici. Il codice comprende anche pulizia a vapore e sabbiatura delle pareti esterne.
La pulizia dopo un cantiere rientra nel 81.22.09?
Sì, ATECO 2025 include la pulizia di nuovi edifici subito dopo la costruzione.
Qual è il coefficiente di redditività?
Il coefficiente di riferimento nel regime forfettario è il 67%, se il contribuente possiede i requisiti per applicare il regime.
Serve un responsabile tecnico per fare pulizie industriali?
Per la sola attività di pulizia non si applica il requisito tecnico-professionale previsto per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; restano comunque da verificare SCIA e gli altri requisiti previsti dalla normativa.
In sintesi: il 81.22.09 è il codice ATECO 2025 da verificare per pulizia specializzata di edifici e pulizia industriale: facciate, vetrate, macchinari, condotte, post-cantiere, vapore e sabbiatura. Va distinto dalla pulizia generale 81.21.00 e dalle attività di sanificazione/disinfestazione 81.23.10. Il coefficiente di riferimento è 67% e l’inquadramento INPS va verificato sulla struttura effettiva dell’impresa.