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Codice ATECO 46.64.99: Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a.

Aggiornato il 9 Ottobre 2026

Home > Guide Fiscali > Codice ATECO 46.64.99: Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a.

Il codice ATECO 46.64.99 identifica il commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie non classificati altrove. Le note ISTAT ATECO 2025 comprendono, fra gli esempi, robot industriali, macchine per produzione additiva e stampa 3D, apparecchi per sollevamento e movimentazione, attrezzature tecnologiche per eventi e altri prodotti particolari. Va scelto quando il commerciante compra e rivende in proprio questi beni e non esiste una sottocategoria più specifica per l’assortimento prevalente.

Per una ditta individuale ammessa al regime forfettario, il coefficiente ordinario di redditività del commercio all’ingrosso è il 40%, non il 67%; imposta, contributi e adempimenti dipendono però dalla forma dell’impresa e dalle operazioni effettuate. Il codice non autorizza automaticamente importazioni, vendita di prodotti regolamentati o commercializzazione di macchinari privi dei requisiti di sicurezza. Questa guida mostra cosa comprende la voce, come distinguerla dalle alternative, i passi per aprire l’attività e tre simulazioni economiche e fiscali.

Che cosa comprende il codice ATECO 46.64.99 secondo ISTAT

La denominazione ufficiale è «Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a.». L’espressione n.c.a. significa non classificati altrove: la voce è residuale all’interno di una famiglia specializzata nel commercio di macchinari e attrezzature. È quindi diversa da una categoria generica per tutti i prodotti e non rappresenta una scorciatoia per evitare l’esame delle sottocategorie specifiche.

Le note esplicative ufficiali ISTAT ATECO 2025, pagine 200–201 indicano in modo espresso le seguenti attività di commercio all’ingrosso:

  • Attrezzature per l’allevamento di pesci, destinate a operatori professionali dell’acquacoltura.
  • Robot industriali e robot per linee di produzione.
  • Macchinari per l’industria del tabacco, nell’ambito del commercio specializzato pertinente.
  • Attrezzature tecnologiche per eventi, fiere e mostre, quando il prodotto oggetto della rivendita è la macchina o l’attrezzatura.
  • Altri macchinari residuali per industria, commercio, navigazione e altri servizi, quando non ricadono in voci più puntuali.
  • Batterie e accumulatori per uso domestico, da distinguere dalle batterie per autoveicoli.
  • Casse bancali usate nelle operazioni logistiche e di movimentazione.
  • Serbatoi, cisterne, mastelli e contenitori simili in plastica per uso industriale, con capacità superiore a 300 litri.
  • Macchine grafiche, escluse quelle per la stampa su tessuti.
  • Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, in base alle specifiche del bene venduto.
  • Estintori oggetto di commercio all’ingrosso, con eventuali requisiti settoriali separati.
  • Macchine per produzione additiva, tra cui stampanti 3D.
  • Le note includono anche il commercio all’ingrosso di armi, sistemi d’arma e munizioni, attività sottoposte a discipline e autorizzazioni particolari che non derivano dal codice ATECO.

L’elenco è eterogeneo perché si tratta di una sottocategoria residuale. Non significa che un grossista di stampanti 3D debba essere registrato per vendere ogni altra tipologia elencata o che tutte siano soggette agli stessi requisiti. Per macchinari, batterie, apparecchi di sicurezza e altre categorie regolamentate è necessario verificare anche le discipline del prodotto, i documenti di conformità e la posizione nella catena di distribuzione.

Classificazione ATECO 2025: sezione, gruppo e sottocategoria

LivelloCodiceDescrizione
SezioneGCommercio all’ingrosso e al dettaglio
Divisione46Commercio all’ingrosso
Gruppo46.6Commercio all’ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
Classe46.64Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature
Categoria46.64.9Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature n.c.a.
Sottocategoria46.64.99Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a.

Il commercio del gruppo 46 riguarda in particolare la rivendita a operatori economici, rivenditori, imprese e altre organizzazioni: la natura dell’attività è la distribuzione di merci, non la loro costruzione o l’assistenza tecnica come servizio principale. Non bisogna confondere una vendita occasionale a un privato con la trasformazione automatica di tutto il business in commercio al dettaglio: occorre analizzare clienti, modalità prevalenti e canale di vendita.

La scheda pubblicata da ISTAT va consultata con le esclusioni dell’intera classe 46.64, oltre a quelle proprie della sottocategoria. La sola presenza di una macchina nel catalogo non garantisce che il 46.64.99 sia il riferimento corretto: la vendita di utensili, attrezzature mediche, macchine per l’alimentazione o altri prodotti con voce dedicata richiede un esame specifico.

Cinque esempi di imprese che possono usare il 46.64.99

1. Distributore B2B di stampanti 3D industriali. Un’impresa acquista stampanti per produzione additiva da produttori nazionali o esteri e le rivende a officine, aziende manifatturiere e laboratori. Il prodotto principale rientra espressamente nelle note; il 46.64.99 è il codice da valutare, ferma restando la verifica di altre linee merceologiche vendute in modo stabile.

2. Grossista di robot per linee produttive. Un distributore acquista robot industriali e li rivende a imprese che automatizzano la produzione. La rivendita in proprio dei robot è diversa dalla progettazione di software di automazione, dall’integrazione ingegneristica e dall’installazione di impianti chiavi in mano. Se queste ultime sono servizi autonomi, possono richiedere classificazioni aggiuntive.

3. Fornitore di macchine per sollevamento e movimentazione. La vendita B2B di apparecchiature di sollevamento e movimentazione può rientrare nel 46.64.99. Un’impresa che le noleggia soltanto, senza venderle, esercita invece un’attività economicamente diversa; anche la manutenzione separata da contratti di vendita richiede una verifica. Per le riparazioni di macchinari vedi la guida al codice 33.12.59.

4. Distributore di tecnologie per allestimenti fieristici. Un grossista vende attrezzature tecnologiche a organizzatori di eventi e altri operatori professionali. La vendita dei prodotti è distinta da chi organizza l’evento, noleggia le apparecchiature oppure fornisce il personale tecnico che le utilizza. Il contratto e la proprietà delle merci chiariscono la prestazione principale.

5. Grossista di serbatoi industriali in plastica. Se l’assortimento è composto da cisterne e contenitori industriali della tipologia e capacità indicate dalle note ISTAT, il 46.64.99 può descrivere la rivendita. Chi invece fabbrica i serbatoi esercita un’attività produttiva, mentre chi offre solo movimentazione e deposito di merci di terzi potrebbe rientrare in una diversa divisione ATECO.

In tutti gli esempi la scelta del codice presuppone che sia il commercio all’ingrosso delle attrezzature a generare la prestazione principale. Non basta elencare un prodotto sul sito: le caratteristiche reali dei beni trattati e il ruolo del soggetto tra produttore, importatore, grossista e intermediario sono fondamentali.

46.64.99 e codici vicini: tabella per scegliere correttamente

Prima di adottare una voce residuale è opportuno verificare se esiste una sottocategoria specifica. Alcune delle alternative più importanti sono indicate direttamente nelle note ISTAT 2025; altre servono a distinguere modelli commerciali diversi da un grossista specializzato.

CodiceAttivitàQuando confrontarlo
46.64.91Ingrosso strumenti e apparecchi di misurazioneCatalogo centrato su strumenti di misura
46.64.92Ingrosso attrazioni per parchi tematici e macchine da giocoVendita di giostre e videogiochi per attrazioni
46.64.60Ingrosso macchinari e attrezzature per la puliziaIdropulitrici e attrezzature specifiche per pulizia
46.64.51Ingrosso macchine per ristoranti e barAttrezzature per horeca e gelaterie
46.64.20Ingrosso materiale elettrico per impianti industrialiMateriale elettrico industriale
46.62.00Ingrosso macchine utensiliTorni, frese, macchine utensili industriali
46.72.00Ingrosso parti e accessori di autoveicoliBatterie e accumulatori per autoveicoli
46.19.00 / gruppo 46.1Intermediazione commercialeProvvigione senza assunzione della proprietà delle merci
46.90.00Ingrosso non specializzatoAssortimento di famiglie diverse senza specializzazione merceologica
33.12Riparazione e manutenzione di macchinariAssistenza tecnica come attività autonoma

L’esclusione puntuale più rilevante per il 46.64.99 riguarda le batterie e gli accumulatori per autoveicoli, rinviati al 46.72.00. Le batterie destinate all’uso domestico risultano invece espressamente incluse nel 46.64.99. È un buon esempio del motivo per cui un prodotto simile per nome può avere una classificazione diversa secondo destinazione e impiego.

Se il catalogo mescola macchinari, beni di consumo, abbigliamento e prodotti di famiglie diverse senza una specializzazione riconoscibile, è opportuno confrontare il codice 46.90.00 per l’ingrosso non specializzato. Se invece l’impresa non compra e rivende macchine ma procura clienti al produttore, il codice 46.19.00 per gli intermediari all’ingrosso e il codice per procacciatori d’affari descrivono una logica economica differente.

Commercio in proprio o agente intermediario: differenza decisiva

Il confine più importante è spesso chi assume la proprietà economica e il rischio della merce. Il grossista compra macchinari e li rivende a suo nome, stabilisce le condizioni di fornitura, sostiene i costi e può gestire giacenze, consegne e garanzie commerciali. Un agente o intermediario può invece promuovere una vendita tra produttore e cliente, ottenendo una provvigione senza acquistare le macchine.

Esempio: un distributore compra una stampante 3D a 12.000 euro e la rivende a un’officina per 17.000 euro. La sua attività caratteristica è commercio di beni; il fatturato di vendita è 17.000 euro secondo le regole fiscali applicabili. Se un procacciatore segnala lo stesso cliente al produttore e riceve 1.000 euro di provvigione, non ha realizzato una vendita di macchinari per 17.000 euro: ha offerto un servizio di intermediazione e la classificazione e il trattamento fiscale vanno valutati di conseguenza.

Il commercio all’ingrosso può esistere anche senza un grande magazzino fisico e senza esposizione di prodotti: conta il ruolo economico e contrattuale. È però essenziale non chiamare grossista chi opera soltanto come mandatario o agente e non assume mai proprietà della merce. Prima di comunicare il codice è utile leggere fatture di acquisto e vendita, termini di resa, documenti di trasporto, condizioni di pagamento e responsabilità verso il cliente.

Vendita online B2B, dropshipping industriale e magazzino

Un’impresa può vendere macchinari ad aziende mediante un portale web, un catalogo elettronico o un marketplace B2B. Il canale online non cambia automaticamente l’ATECO merceologico. Se rimane un commercio all’ingrosso in proprio di macchine e attrezzature residuali, si valuta il 46.64.99 anche quando gli ordini arrivano via web anziché tramite un rappresentante commerciale.

Nel modello di spedizione diretta dal fornitore, il grossista può vendere a proprio nome e acquistare dal produttore che spedisce direttamente al cliente. È necessario distinguere questo schema dalla sola intermediazione: chi emette le fatture, chi è parte del contratto di vendita, chi assume rischio e proprietà, chi gestisce restituzioni e reclami? La risposta può cambiare la classificazione, i ricavi rilevanti e gli obblighi fiscali. La guida al codice ATECO e-commerce affronta il canale digitale, mentre questa scheda riguarda la merce venduta all’ingrosso.

L’assenza di un deposito non elimina gli obblighi documentali di un’impresa commerciale. Se esiste un magazzino, vanno verificati destinazione d’uso, sicurezza, procedure di movimentazione, eventuali requisiti di prevenzione incendi e particolarità relative a batterie o ad attrezzature ingombranti. Se è un fornitore terzo a conservare la merce, occorre definire nei contratti le responsabilità operative, senza ipotizzare un’esenzione generalizzata.

Partita IVA e adempimenti per aprire un commercio all’ingrosso di macchinari

Chi esercita abitualmente il commercio di macchinari come attività imprenditoriale deve valutare l’apertura della Partita IVA e le iscrizioni richieste alla forma prescelta. Il percorso può coinvolgere l’iscrizione al Registro delle Imprese tramite Comunicazione Unica, la posizione previdenziale, eventuali sedi o unità locali e adempimenti comunali o SUAP pertinenti. Non si deve affermare che esista un’autorizzazione unica e identica per tutte le merci comprese nel 46.64.99.

  • Verificare il catalogo: individuare le linee di prodotti prevalenti e controllare se esiste un ATECO più specifico.
  • Definire come si vende: acquisto e rivendita in proprio, distribuzione esclusiva, intermediazione o noleggio, distinguendo i contratti.
  • Aprire la posizione fiscale: registrare l’attività e la forma giuridica con la corretta classificazione.
  • Iscriversi alla Camera di Commercio: se l’attività è esercitata come impresa, eseguire le pratiche previste per il Registro delle Imprese e l’eventuale unità locale.
  • Verificare SUAP e regolamenti: accertare eventuali comunicazioni o requisiti della sede e delle categorie di beni trattati.
  • Valutare INPS e sicurezza: verificare la posizione del titolare, degli eventuali soci lavoratori e dei dipendenti, insieme agli obblighi per movimentazione e deposito.
  • Impostare fatture e logistica: prezzi B2B, condizioni di vendita, incassi, eventuale fatturazione estera, garanzie e documentazione del prodotto.

Per prodotti regolamentati — ad esempio determinati dispositivi di sicurezza, batterie o articoli soggetti a restrizioni speciali — la sola Partita IVA non garantisce il diritto di commercializzazione: possono essere necessarie verifiche di conformità, documenti e autorizzazioni di settore. La classificazione ATECO descrive l’attività economica, non sostituisce il quadro normativo di ciascun bene.

Conformità CE, importazione e responsabilità del distributore

Una guida fiscale per grossisti di macchinari deve chiarire anche la differenza tra comprare un prodotto conforme da un fornitore UE e importarlo da un Paese extra UE. Marcatura CE, dichiarazioni di conformità, istruzioni e documentazione tecnica non sono procedure burocratiche facoltative: quando la normativa di prodotto le prevede, il venditore deve verificare il rispetto degli obblighi propri del suo ruolo nella catena di distribuzione.

La disciplina europea delle macchine è in evoluzione. Il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine sarà applicabile in via generale dal 20 gennaio 2027 (con alcune disposizioni a decorrenza anticipata). Fino all’applicazione generale va considerato il regime normativo vigente per le macchine interessate, incluso quello che attua la direttiva 2006/42/CE. Non va dunque presentato il nuovo regolamento come se avesse già sostituito integralmente la disciplina nel 2026.

Per un grossista di robot industriali o apparecchi di sollevamento sono determinanti il tipo di macchina, lo stato di assemblaggio, la destinazione, l’eventuale immissione sul mercato con il proprio marchio e il fatto che il soggetto sia distributore, importatore o anche integratore. Un’alterazione sostanziale o la commercializzazione a proprio nome può cambiare i doveri rispetto alla semplice rivendita. Prima della vendita è opportuno documentare le verifiche di conformità applicabili al prodotto, senza assumere che ogni articolo richieda la stessa procedura.

Per batterie e accumulatori rileva anche il Regolamento (UE) 2023/1542, con disposizioni scaglionate su sicurezza, informazioni, tracciabilità, responsabilità del produttore e gestione dei rifiuti. La classificazione 46.64.99 include batterie per uso domestico, ma la distribuzione concreta deve rispettare il perimetro di prodotto e gli obblighi previsti in base al ruolo dell’operatore. Non confondere queste batterie con le batterie automotive espressamente escluse dalla sottocategoria.

Vecchi codici 46.69.99 e 46.69.94: il raccordo non è automatico

La classificazione ATECO 2025 è stata utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025. Il 46.64.99 riceve parte delle attività prima collocate in voci precedenti, fra cui 46.69.99 per altre macchine e attrezzature industriali, e può intercettare alcune attività ricomprese in altre voci storiche. Tuttavia le relazioni di corrispondenza non sono sempre uno a uno: il semplice possesso di un vecchio codice non garantisce che ogni merce venduta sia ora 46.64.99.

Prima di effettuare una variazione dati occorre consultare le tavole di raccordo e le note ISTAT ATECO 2025 e verificare come la Camera di Commercio e l’Agenzia delle Entrate hanno riclassificato la specifica posizione. Chi ha ampliato l’assortimento con nuove famiglie merceologiche dovrebbe riconsiderare il codice prevalente e l’eventuale presenza di codici secondari. Non è opportuno aprire una seconda Partita IVA soltanto a causa della modifica del sistema statistico.

L’aggiornamento ATECO non modifica da solo il coefficiente del forfettario: il D.Lgs. 81/2025, articolo 1 prescrive, finché non vengono approvati nuovi coefficienti, di utilizzare quelli dell’allegato 4 della legge 190/2014 individuati tramite la classificazione precedente corrispondente all’attività esercitata.

Regime forfettario 46.64.99: coefficiente di redditività del 40%

Quando un imprenditore individuale può accedere al regime forfettario, per il commercio all’ingrosso specializzato rientrante in questa classificazione il coefficiente di redditività ordinario è il 40%. È la percentuale degli incassi che costituisce reddito lordo forfettario: il restante 60% è considerato costo convenzionale. Non significa che il 60% venga rimborsato dallo Stato o che il titolare possa dedurre ulteriormente tutte le fatture dei fornitori.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono normalmente il 15% e, se ricorrono tutte le condizioni previste per le nuove attività, il 5%. Il regime è soggetto a limiti e cause ostative: la soglia ordinaria è 85.000 euro di ricavi e compensi e il superamento di 100.000 euro nell’anno determina l’uscita immediata secondo le norme vigenti. Non tutte le attività possono accedervi: una SRL, ad esempio, non può applicare il regime forfettario della persona fisica in quanto tale.

Per il settore è particolarmente importante distinguere il reddito fiscale dal margine commerciale. Chi compra un robot a 25.000 euro e lo rivende a 30.000 euro ha un margine lordo commerciale di 5.000 euro, prima di altri costi e imposte. Il forfettario, invece, determinerebbe convenzionalmente un reddito lordo di 12.000 euro sul ricavo di 30.000 euro: l’impresa deve valutare se questo metodo rifletta la sostenibilità reale, senza scegliere il regime solo perché il coefficiente è del 40%.

Per caratteristiche, limiti e cause ostative si può consultare la guida RM al regime forfettario; per gli acquisti e l’imposta sul valore aggiunto è utile anche regime forfettario e IVA.

Esempi di calcolo: fatturato, reddito e imposta sostitutiva

Scenario A, 30.000 euro di ricavi incassati. Un grossista in regime forfettario incassa 30.000 euro dalla rivendita di attrezzature. Reddito forfettario lordo: 30.000 × 40% = 12.000 euro. Se per ipotesi ha versato 3.000 euro di contributi previdenziali obbligatori fiscalmente deducibili, la base imponibile teorica scende a 9.000 euro. Imposta sostitutiva: 1.350 euro al 15% oppure 450 euro al 5% se il 5% è effettivamente spettante.

Scenario B, 70.000 euro di ricavi incassati. Reddito forfettario lordo: 70.000 × 40% = 28.000 euro. Se i contributi obbligatori versati e deducibili sono 5.000 euro, la base esemplificativa è 23.000 euro. Imposta: 3.450 euro al 15% o 1.150 euro al 5%, prima di eventuali acconti e altri elementi individuali. Si tratta di una simulazione fiscale, non del totale dei contributi che l’imprenditore deve pagare.

Ricavi incassatiReddito lordo al 40%Imposta al 15% senza deduzioniImposta al 5% senza deduzioni
20.000 €8.000 €1.200 €400 €
40.000 €16.000 €2.400 €800 €
60.000 €24.000 €3.600 €1.200 €
80.000 €32.000 €4.800 €1.600 €

La tabella isola la sola imposta teorica, senza dedurre contributi previdenziali; non rappresenta il netto disponibile al titolare. Una verifica seria deve considerare il costo delle merci, margini effettivi, contributi, imposte e liquidità. Il calcolatore RM delle tasse può aiutare con scenari coerenti con la posizione contributiva reale.

INPS Commercianti 2026: aliquota, minimale e riduzioni

Per il titolare di un’impresa individuale di commercio all’ingrosso che lavora personalmente nell’attività e risponde ai requisiti di legge, la gestione previdenziale da verificare è normalmente la Gestione Commercianti INPS. Il codice ATECO non sostituisce la verifica del ruolo del titolare e dei familiari collaboratori e non fa iscrivere automaticamente ogni socio o amministratore di società alla stessa gestione.

La circolare INPS n. 14/2026 indica per gli iscritti alla Gestione Commercianti un’aliquota di riferimento del 24,48% e un minimale di reddito annuo di 18.808 euro nel 2026, con il contributo fisso per maternità e le regole applicabili ai redditi eccedenti. Per questo motivo un commerciante con ricavi bassi non può presumere di pagare contributi esclusivamente in proporzione al reddito calcolato al 40%.

Per alcuni commercianti in regime forfettario è prevista, se richiesta e spettante, la riduzione contributiva del 35%, con effetti che devono essere valutati anche sul piano previdenziale. Non è un’agevolazione applicabile a chiunque abbia scelto il codice 46.64.99: vanno verificati tipo di iscrizione, termini e condizioni. In caso di attività di mera intermediazione con disciplina differente, l’inquadramento previdenziale potrebbe cambiare.

Fatture B2B, IVA, acquisti UE ed importazioni extra-UE

Le forniture di macchinari fra imprese richiedono fatturazione e documentazione coerenti con il rapporto commerciale e il Paese delle controparti. Il trattamento IVA delle cessioni italiane, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni extra UE non deriva automaticamente dal solo codice ATECO. Una macchina che viene comprata in Italia e rivenduta a un’impresa italiana segue regole differenti rispetto a una importata direttamente da un produttore extra UE.

Un soggetto in regime forfettario non esercita normalmente la detrazione dell’IVA sugli acquisti come un soggetto in regime ordinario. Per chi commercia beni ad alto prezzo, l’imposta sostenuta sugli acquisti può essere economicamente rilevante. Inoltre i rapporti con l’estero prevedono casi in cui un forfettario deve comunque assolvere obblighi IVA e documentali: non è corretto concludere che il forfettario equivalga ad assenza di ogni obbligo IVA in dogana o negli acquisti UE.

Per verificare i passaggi di acquisto e importazione, consulta importare beni nel regime forfettario, fatture estero per forfettari e TD19 per acquisti di beni da soggetti esteri. Per la deduzione/detrazione dell’IVA nelle imprese ordinarie è disponibile anche la guida RM alla detrazione IVA sugli acquisti.

Attività miste e prodotti regolamentati: quando servono più codici

Molti distributori professionali vendono più linee: stampanti 3D, materiali di consumo, software, pezzi di ricambio e consulenza all’installazione. Se attività e ricavi assumono natura autonoma e stabile può essere necessario comunicare più codici economici. La presenza di prodotti accessori alla vendita principale non impone invece automaticamente un nuovo codice per ogni singolo componente o accessorio.

Una prima linea potrebbe essere classificata come commercio all’ingrosso di macchine industriali residuali, un’altra come noleggio o manutenzione autonoma. Se l’azienda produce in proprio o modifica in modo rilevante i beni, deve valutare anche un’attività manifatturiera e gli obblighi di conformità del produttore. Per il coordinamento di attività differenti consulta più attività con una stessa Partita IVA, mentre 33.12.59 approfondisce la riparazione di macchinari.

Il 46.64.99 include anche prodotti soggetti a regimi particolari, per esempio dispositivi antincendio, batterie e categorie per le quali possono applicarsi norme restrittive. La presenza del prodotto nelle note statistiche ISTAT non sostituisce licenze, autorizzazioni, requisiti tecnici o prescrizioni di sicurezza previsti dalla normativa settoriale. Chi intende commerciare prodotti specifici deve verificarne la disciplina autonoma prima di acquistare il primo lotto.

Domande frequenti sul codice 46.64.99

Cosa significa n.c.a. nel codice ATECO 46.64.99?

Significa non classificati altrove. La sottocategoria include la rivendita all’ingrosso di macchinari e attrezzature particolari per cui non esiste una voce più specifica nello stesso ambito. Non è un codice generico da usare per tutte le imprese che trattano beni industriali.

La vendita all’ingrosso di stampanti 3D rientra nel 46.64.99?

Sì, le note ISTAT citano espressamente le macchine per produzione additiva, come le stampanti 3D. Se però l’attività vende soprattutto servizi di stampa, progettazione o prodotti finiti anziché macchinari, va valutata una classificazione diversa.

Il codice 46.64.99 comprende le batterie per automobili?

No. Le batterie e gli accumulatori destinati agli autoveicoli sono esclusi e rinviati al 46.72.00. Le batterie e gli accumulatori per uso domestico compaiono invece nell’elenco delle attività comprese nel 46.64.99.

Qual è il coefficiente di redditività del regime forfettario?

Il coefficiente ordinario è il 40% per il commercio all’ingrosso corrispondente, se la persona fisica ha i requisiti per il regime forfettario. Il 40% indica la quota degli incassi che costituisce reddito fiscale lordo, non la percentuale di imposta da pagare.

Se vendo senza magazzino devo usare il codice degli intermediari?

Non necessariamente. Se l’impresa compra e rivende i macchinari in proprio, pur facendo spedire la merce dal produttore, può esercitare commercio all’ingrosso. Se invece procura la vendita di beni di terzi e riceve una provvigione senza diventare proprietaria della merce, occorre confrontare il gruppo 46.1 e i codici specifici degli intermediari.

Un grossista può applicare il 46.64.99 anche se importa macchine da fuori UE?

Il commercio in proprio può essere classificato nel 46.64.99 anche con fornitori extra UE, se i prodotti rientrano nel perimetro della voce. L’importazione può però comportare ulteriori obblighi IVA, doganali, di conformità delle macchine e responsabilità dell’importatore, da verificare per ciascun prodotto.

Fonti ufficiali e approfondimenti fiscali

Per codice, inclusioni ed esclusioni: ISTAT, note esplicative ATECO 2025, pagine 200–201 e portale istituzionale ISTAT ATECO 2025. Per il raccordo dei coefficienti: D.Lgs. 81/2025, articolo 1 e legge 190/2014. Per i contributi commercianti: INPS, circolare 14/2026. Per la sicurezza dei prodotti: Regolamento UE 2023/1230 relativo alle macchine e Regolamento UE 2023/1542 sulle batterie.

Per approfondire i profili del tuo business: intermediari all’ingrosso 46.19.00, ingrosso non specializzato 46.90.00, più attività con la stessa Partita IVA, regime forfettario, importazione di beni, IVA nel forfettario e costi del commercialista in contabilità semplificata. Il codice va scelto guardando il catalogo reale, non soltanto l’eventuale convenienza fiscale.

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