La territorialità IVA nel regime forfettario si determina con le stesse regole che stabiliscono in quale Paese una cessione o una prestazione è rilevante ai fini dell’imposta. Il regime agevolato interviene dopo: può evitare l’addebito dell’IVA sulle normali operazioni attive, ma non cancella le regole territoriali né gli obblighi che nascono quando il forfettario diventa debitore dell’imposta.
Questo passaggio è decisivo per chi lavora con clienti o fornitori UE ed extra-UE. Una fattura senza IVA può derivare dalla franchigia forfettaria, dalla territorialità della prestazione, da una non imponibilità o da un’altra disposizione: usare la motivazione sbagliata può portare a Natura IVA, dicitura e adempimenti errati.
Prima regola: territorialità e regime forfettario sono due controlli diversi
Quando l’operazione coinvolge l’estero, il procedimento corretto è:
- stabilire se si tratta di bene o servizio;
- capire se il rapporto è B2B o B2C;
- individuare dove sono stabilite le parti e, per i beni, dove si trovano e come vengono movimentati;
- applicare la regola generale di territorialità e verificare eventuali deroghe;
- solo dopo applicare le regole IVA specifiche del regime forfettario.
La guida generale sulla territorialità IVA affronta tutte le tipologie di contribuente. Questa pagina applica gli stessi principi alle particolarità del forfettario.
Servizi resi a clienti UE in regime forfettario
Per un servizio generico B2B reso da un forfettario italiano a un soggetto passivo stabilito in un altro Paese UE, la regola generale dell’articolo 7-ter DPR 633/1972 individua il luogo di tassazione nel Paese del committente. La prestazione non è quindi territorialmente rilevante in Italia.
Il fatto che la fattura non esponga IVA italiana non dipende, in questo caso, soltanto dalla franchigia del forfettario: deriva prima di tutto dalla territorialità del servizio. È importante riportare nel file elettronico il trattamento coerente con la fattispecie e non limitarsi alla dicitura usata per una normale fattura nazionale.
Prima dell’operazione verifica l’identificazione IVA del cliente nel VIES e conserva l’esito. Se devi abilitare o controllare la posizione, consulta le guide su iscrizione VIES e verifica Partita IVA estera.
Servizi resi a clienti extra-UE
Per i servizi generici B2B resi a un soggetto passivo extra-UE, la regola generale localizza normalmente la prestazione nel Paese del committente. Anche qui l’operazione può risultare non territorialmente rilevante in Italia.
La verifica dello status del cliente è però diversa: fuori dall’Unione non esiste un sistema VIES unico. È opportuno raccogliere numero fiscale locale, dati del registro imprese, contratto, dichiarazioni e altri elementi idonei a dimostrare che il cliente agisce come soggetto passivo.
Attenzione alle deroghe: servizi relativi a immobili, accesso a eventi, ristorazione, trasporti e altre prestazioni possono seguire criteri diversi dall’articolo 7-ter. Non usare quindi “fuori campo IVA art. 7-ter” come formula universale per qualsiasi cliente estero.
Servizi acquistati dall’estero: il forfettario può diventare debitore IVA
La situazione cambia quando il forfettario è il committente. Se acquista un servizio da un fornitore estero e la prestazione è territorialmente rilevante in Italia, può essere tenuto ad assolvere l’IVA con il reverse charge.
Per gli acquisti di servizi dall’estero il documento elettronico di riferimento è normalmente il TD17. Se il prestatore è UE, il documento integra la fattura ricevuta; se è extra-UE, assume normalmente funzione di autofattura.
La caratteristica decisiva del forfettario è che l’IVA assolta non è normalmente detraibile. Esempio: una consulenza estera da 2.000 euro territorialmente rilevante in Italia genera, con aliquota del 22%, 440 euro di IVA. Il forfettario versa l’imposta e non la recupera in detrazione, quindi il costo economico complessivo sale a 2.440 euro.
Acquisti e cessioni di beni UE
Per i beni non si applica la regola dei servizi. Bisogna analizzare la movimentazione fisica, il Paese di partenza e quello di arrivo e la disciplina del DL 331/1993.
Negli acquisti UE del forfettario assume rilievo anche la soglia annua di 10.000 euro prevista per gli acquisti intracomunitari di beni e l’eventuale opzione per l’applicazione dell’IVA italiana. Quando l’acquisto è qualificato come intracomunitario imponibile in Italia, il forfettario integra la fattura con TD18, assolve l’IVA e non la detrae.
La soglia non va estesa ai servizi. Per distinguere acquisti di beni, servizi, cessioni e prestazioni consulta la guida aggiornata su cessioni e acquisti intracomunitari.
Beni extra-UE, importazioni e TD19
Se i beni arrivano da un Paese extra-UE e vengono importati nel territorio doganale dell’Unione, la territorialità e l’IVA si coordinano con le regole doganali. L’IVA può essere assolta in dogana e, per il forfettario, resta normalmente indetraibile.
Un acquisto da soggetto estero non è però sempre un’importazione. Se i beni sono già in Italia e il cessionario italiano è debitore dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972, può essere necessario il TD19. Per le vere importazioni consulta invece la guida su importare beni nel regime forfettario.
Fattura elettronica, Natura IVA e codice estero
Dopo aver determinato la territorialità, il forfettario deve tradurre correttamente il risultato nel file elettronico. Per un cliente estero che non dispone di un canale SdI italiano viene normalmente utilizzato il codice destinatario XXXXXXX, insieme al codice Paese e all’identificativo fiscale estero.
La Natura IVA non deve essere scelta soltanto perché il contribuente è forfettario. Una normale fattura nazionale del regime e una prestazione B2B non territoriale possono entrambe non esporre IVA, ma per motivi diversi. Questa differenza deve emergere nella compilazione e nella documentazione.
Per i campi della fattura consulta la guida sulla dicitura del regime forfettario; per l’intero flusso estero consulta la guida alla fattura estero.
Scadenze e IVA da versare
Per i documenti passivi transfrontalieri trasmessi tramite SdI, il termine è generalmente il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione, secondo la fattispecie.
Quando il forfettario risulta debitore IVA, il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevede il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Va quindi mantenuta una riconciliazione chiara tra fattura estera, TD17/TD18/TD19 e pagamento.
Esempi pratici di territorialità per un forfettario
Consulente italiano → società spagnola. Servizio generico B2B: in via generale la territorialità segue il committente. Si verifica VIES e la fattura non espone IVA italiana per ragioni territoriali.
Società irlandese → professionista italiano. Acquisto di software o consulenza B2B territorialmente rilevante in Italia: TD17, IVA italiana a debito e nessuna detrazione nel forfettario.
Fornitore tedesco → commerciante italiano. Beni spediti dalla Germania all’Italia: se l’acquisto è intracomunitario imponibile in Italia, integrazione TD18 e IVA a carico del forfettario.
Servizio relativo a immobile francese. Prima di applicare la regola B2B generale va verificata la deroga dei servizi immobiliari, collegata al luogo dell’immobile.
Fonti e domande frequenti
I riferimenti principali sono gli articoli 7 e seguenti del DPR 633/1972, il DL 331/1993 per le operazioni intracomunitarie e la legge 190/2014 per gli obblighi IVA del regime forfettario.
Il forfettario applica l’articolo 7-ter?
Sì. Le regole di territorialità si applicano anche al forfettario. Il regime agevolato interviene dopo aver stabilito dove la prestazione è rilevante.
Un servizio a cliente UE è sempre senza IVA italiana?
No. Per molti servizi generici B2B la risposta è sì per ragioni territoriali, ma esistono deroghe e i rapporti B2C seguono regole diverse.
Il forfettario paga IVA sui servizi ricevuti dall’estero?
Sì quando il servizio è territorialmente rilevante in Italia e il committente è debitore dell’imposta. L’IVA assolta non è normalmente detraibile.
La soglia di 10.000 euro vale anche per i servizi?
No. La soglia riguarda la specifica disciplina degli acquisti intracomunitari di beni e non va applicata agli acquisti di servizi.
Territorialità e VIES sono la stessa cosa?
No. La territorialità stabilisce dove l’operazione è rilevante ai fini IVA; il VIES serve a verificare e abilitare le posizioni IVA nelle operazioni intracomunitarie in cui è richiesto.
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«Per i servizi resi si applica le disposizione dell’Art.7-ter del DPR 633/72, in quanto “operazione non soggetta”.»
Non sono sicuro di aver capito bene questo dettaglio: significa che se un forfettario presta un servizio verso un soggetto extra-UE la fattura si emette normalmente senza IVA e non è necessario neppure presentare modelli particolari (ad es. INTRASTAT)? Ho capito correttamente?
Grazie.
Esattamente, per un contribuente forfettario che presta servizi verso i paesi extra-UE, non sarà preclusa l’applicazione del regime di vantaggio e non sarà necessario nemmeno presentare comunicazioni particolari, considerato anche l’esonero dalla comunicazione Blacklist.
Poiché, per le operazioni svolte nei confronti di soggetti passivi di imposta deve essere emessa fattura senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del decreto IVA (DPR 633/72), Come ci si comporta con la dichiarazione Iva?
Buongiorno Elisa, come indicato dal comma 59 dell’arti 1. della Legge 190/2014, i contribuenti nel regime forfettario sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva e da tutti gli altri adempimenti relativi a questo tributo.
Buongiorno, io ho un e-commerce con partiva IVA regime forfettario.
Per gli acquisti utilizzo sia fornitori UE che italiani . Per gli italiani nessun problema per i fornitori UE ho inteso il limite dei 10,000,00 euro… ma nel caso di limite non superato non capisco se devo pagare l’IVA per detti acquisti oppure sono esonerata?
Grazie
Buonasera Maria rispondiamo alla tua domanda.
Non vengono considerati come acquisti intracomunitari gli acquisti effettuati da altri Paesi UE entro il limite di euro 10.000. Pertanto fino all’importo che ci hai indicato per tali acquisti non è previsto l’obbligo ad iscriversi alla banca dati VIES né di compilare gli elenchi intrastat e l’Iva viene assolta dal venditore nel paese di origine. In pratica non dei fare nulla.
Un saluto
Buongiorno,
per prestare servizio (io forfettaria) ad un soggetto Extra UE (Marocco) è necessaria che io sia iscritta al Vies? Nella fattura poi indicherò “operazione non soggetta”, è corretto?
Grazie, buona giornata.
Buonasera Patrizia,
Considerato che il VIES è l’archivio delle partite iva autorizzate ad effettuare scambi intracomunitari (quindi all’interno dell’UE), si ritiene che non sia necessario iscriversi per prestare servizi ai paesi extra UE come il Marocco.
Nella fattura potrai indicare “operazione non soggetta”.
Cordiali Saluti
Salve non mi è chiara una cosa ; Sono in regime forfettario , ho appena superato con gli acquisti esteri UE i 10000 euro di beni . Vorrei sapere da questo momento come dovrei fare , ogni mese pagare l’iva dei prossimi acquisti esteri ? dovrei pagarmi l’iva di anche questi 10000 euro ? dovrò pagare solamente l’iva su gli ordini che effettuerò d’ora in poi superati i 10000 euro ? scusatemi ma ho una lacuna parecchio grande in questo settore e non riesco a trovare nessuno che sappia darmi una risposta .
Buonasera Alessio, ti confermiamo che d’ora in poi devi pagare l’IVA sugli acquisti di beni Intracomunitari tramite F24, entro il 16 del mese successivo.
Nel caso avessi necessità di un commercialista che ti segua online valuta il nostro pacchetto per i forfettari che comprende tutto il necessario, anche l’assistenza per tutti i quesiti sul forfettario.
Cordiali saluti