Nel regime forfettario la certificazione dei corrispettivi non scompare automaticamente. L’obbligo dipende dal tipo di attività, da come viene documentata l’operazione e dagli eventuali esoneri previsti dalla normativa. Per il commercio al dettaglio e le attività assimilate, la regola generale oggi è la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi; in alcuni casi, però, resta centrale anche il registro dei corrispettivi.
Per capire cosa fare bisogna distinguere tre situazioni: operazioni documentate con fattura, operazioni soggette a corrispettivi telematici e operazioni esonerate dall’invio telematico ma ancora da annotare. Il regime forfettario incide sul trattamento IVA e sul reddito, ma non elimina da solo questi obblighi documentali.
Corrispettivi nel forfettario: la regola generale
Il punto di partenza è l’articolo 22 del DPR 633/1972, che individua le operazioni per le quali la fattura non è obbligatoria se il cliente non la richiede nei termini previsti. Rientrano, tra gli altri, molte vendite al dettaglio, somministrazioni, prestazioni rese al pubblico e attività svolte in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o presso il domicilio del cliente.
Per queste operazioni, dal 2020, la disciplina generale prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Questo sistema ha sostituito, per le operazioni interessate, l’annotazione ordinaria prevista dall’articolo 24 del DPR 633/1972.
Essere forfettario non significa essere esonerato
Il regime forfettario non crea un esonero generale dai corrispettivi telematici. Un negoziante forfettario, un artigiano che vende al pubblico o un’attività che effettua prestazioni a consumatori finali può essere soggetto agli stessi obblighi di memorizzazione e trasmissione previsti per chi opera in altri regimi fiscali.
Il dato da verificare non è quindi soltanto “sono forfettario?”, ma soprattutto: “la mia operazione rientra nell’articolo 22? emetto fattura? esiste un esonero specifico?”.
Quando la fattura evita la doppia certificazione
Se una vendita o una prestazione è già correttamente documentata con fattura, non bisogna duplicare la stessa operazione con un documento commerciale. Chi sceglie di emettere fattura per ogni operazione può quindi evitare una seconda certificazione per quelle stesse operazioni.
La regola va però applicata con coerenza. Se alcune operazioni vengono fatturate e altre no, le operazioni non fatturate devono essere gestite con il sistema previsto per i corrispettivi, quando l’attività rientra nell’obbligo.
Quando servono i corrispettivi telematici
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono la regola per le operazioni dell’articolo 22, salvo specifiche esclusioni. La gestione può avvenire con un registratore telematico oppure, nei casi in cui è pratico, tramite la procedura Documento commerciale online dell’Agenzia delle Entrate.
Il registratore telematico è normalmente più adatto a chi effettua numerose operazioni giornaliere. La procedura online può invece essere sufficiente per attività con pochi documenti e un flusso ridotto, purché sia compatibile con il modo concreto in cui si lavora.
Registro dei corrispettivi: quando serve ancora
Il registro dei corrispettivi non è scomparso dall’ordinamento. L’articolo 24 del DPR 633/1972 continua a disciplinarne l’uso e resta rilevante nei casi in cui l’operazione è esonerata dalla memorizzazione e trasmissione telematica ma deve comunque essere annotata.
Il caso più noto è quello del commercio elettronico indiretto. In queste situazioni non si deve concludere che “non serve fare nulla”: l’esonero dall’invio telematico non elimina automaticamente l’obbligo di annotare i corrispettivi secondo le regole previste.
E-commerce indiretto: perché il registro resta importante
Per commercio elettronico indiretto si intende la vendita online di beni materiali che vengono poi consegnati fisicamente al cliente. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi corrispettivi sono esonerati dalla memorizzazione elettronica e dalla trasmissione telematica, ma devono continuare a essere annotati nel registro dei corrispettivi.
Se il cliente richiede fattura nei termini previsti, la fattura deve essere emessa. Per la gestione operativa delle vendite online è utile distinguere questa casistica dalle regole applicabili all’e-commerce diretto e dai flussi tipici dei marketplace.
Per il dettaglio operativo puoi consultare anche la guida sui corrispettivi e-commerce.
E-commerce diretto e indiretto non vanno confusi
L’e-commerce diretto riguarda servizi o prodotti digitali forniti elettronicamente. L’e-commerce indiretto riguarda invece beni fisici ordinati online e successivamente spediti o consegnati.
La distinzione incide su IVA, fatturazione, documentazione e corrispettivi. Prima di usare un esonero o un registro bisogna quindi qualificare correttamente la tipologia di vendita.
Come si compila il registro quando è dovuto
Quando il registro dei corrispettivi è ancora necessario, l’articolo 24 prevede l’annotazione dell’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel giorno, con le distinzioni richieste dalla normativa.
Per un contribuente forfettario la gestione pratica deve essere coerente con il regime applicato: la normale operazione forfettaria non espone IVA ordinaria al cliente, ma i corrispettivi devono comunque essere tracciati e riconciliati correttamente con incassi, piattaforme e documenti emessi.
Il registro non è la stessa cosa della prima nota
Il registro dei corrispettivi è un adempimento fiscale previsto dalla disciplina IVA. La prima nota è invece uno strumento gestionale che può essere usato per controllare incassi, pagamenti, banca, cassa e riconciliazioni.
Un contribuente può quindi avere bisogno del registro e utilizzare anche una prima nota, ma i due strumenti hanno finalità diverse. Per la gestione interna puoi vedere l’esempio di prima nota contabile.
Documento commerciale e ricevuta POS sono cose diverse
La ricevuta del POS dimostra che un pagamento elettronico è stato eseguito o autorizzato, ma non sostituisce automaticamente il documento commerciale, la fattura o l’annotazione richiesta nel registro dei corrispettivi.
Pagamento e certificazione fiscale sono due piani distinti. Un’attività può incassare con carta, bonifico, contanti o piattaforme digitali, ma deve comunque documentare l’operazione con lo strumento fiscale corretto.
POS e strumenti di certificazione dal 2026
Dal 2026 la normativa prevede specifici adempimenti di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli utilizzati per la certificazione dei corrispettivi per i soggetti interessati.
Questo non significa che ogni professionista che possiede un POS debba automaticamente avere un registratore telematico. Prima bisogna verificare se l’attività è effettivamente soggetta alla certificazione dei corrispettivi.
Attività miste: fatture, negozio ed e-commerce
Le attività miste sono quelle in cui convivono più canali: per esempio un negozio fisico, un sito e-commerce e vendite B2B fatturate. In questi casi non si può usare una sola regola per tutto.
Le vendite del negozio possono essere soggette a corrispettivi telematici, le vendite B2B possono essere fatturate e l’e-commerce indiretto può seguire la disciplina specifica del registro. La procedura interna deve separare i flussi per evitare duplicazioni o omissioni.
Professionista forfettario che fattura tutte le prestazioni
Un professionista che emette regolarmente fattura per ogni prestazione non deve creare una seconda certificazione della stessa operazione soltanto perché incassa tramite POS. La ricevuta del pagamento resta distinta dalla fattura, ma l’operazione fiscale è già documentata con quest’ultima.
Il controllo diventa più delicato quando l’attività non è esclusivamente professionale oppure quando, oltre alle prestazioni fatturate, vengono effettuate vendite al dettaglio o altre operazioni dell’articolo 22. In quel caso è necessario separare i flussi e verificare quali operazioni richiedono fattura e quali corrispettivi. Per un quadro operativo puoi vedere anche la guida sullo scontrino elettronico nel regime forfettario.
Vendite ambulanti, fiere e mercatini
La vendita in forma ambulante, nelle fiere o nei mercatini non è automaticamente fuori dalla disciplina dei corrispettivi. L’articolo 22 comprende anche operazioni effettuate in forma ambulante e quindi va verificato come devono essere certificate le vendite concrete e se esistono esclusioni specifiche per la particolare attività.
Chi vende sia online sia durante eventi fisici deve evitare di applicare indistintamente l’esonero dell’e-commerce indiretto alle vendite effettuate di persona. I due canali possono richiedere documentazione diversa: una procedura interna separata per negozio, eventi e sito web riduce il rischio di omissioni e duplicazioni.
Controllare i dati nel Portale Fatture e Corrispettivi
Dopo aver impostato correttamente il sistema di certificazione è utile verificare periodicamente ciò che risulta trasmesso all’Agenzia delle Entrate. In questo modo si possono individuare giornate mancanti, duplicazioni, anomalie o differenze rispetto agli incassi registrati.
Il controllo non sostituisce gli adempimenti, ma consente di intercettare gli errori prima che diventino sistematici. La guida al Portale Fatture e Corrispettivi spiega dove trovare le principali funzioni dell’area riservata.
Il forfettario e l’IVA nel documento commerciale
Nel regime forfettario la normale operazione non prevede l’addebito dell’IVA al cliente. Se si utilizza un registratore telematico o un sistema di certificazione, la configurazione deve rappresentare correttamente la natura dell’operazione senza applicare automaticamente l’IVA ordinaria.
Questo tema è distinto dall’obbligo di certificazione. Essere obbligati a emettere il documento commerciale non significa diventare soggetti IVA ordinari.
Quando basta il Documento commerciale online
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una procedura gratuita nell’area Fatture e Corrispettivi che consente di generare il documento commerciale. Può essere una soluzione utile per chi effettua poche operazioni e non necessita di un registratore telematico dedicato.
Per chi lavora con volumi elevati o molte operazioni giornaliere, il registratore telematico resta normalmente più pratico. La scelta deve tenere conto del flusso reale dell’attività e non solo del costo dello strumento.
Per il dettaglio puoi consultare la guida sui corrispettivi senza registratore telematico.
Errori frequenti da evitare
- pensare che il forfettario sia sempre esonerato dai corrispettivi;
- considerare la ricevuta POS come documento fiscale sufficiente;
- usare il registro cartaceo in un negozio fisico soggetto a corrispettivi telematici;
- non annotare i corrispettivi dell’e-commerce indiretto perché esonerati dall’invio telematico;
- duplicare la stessa operazione con fattura e documento commerciale;
- mescolare vendite del negozio, marketplace ed e-commerce senza distinguere i flussi;
- configurare il registratore del forfettario come se applicasse IVA ordinaria;
- non riconciliare incassi, resi, rimborsi e documenti fiscali.
Checklist pratica
- Individua il tipo di attività e di cliente.
- Verifica se l’operazione rientra nell’articolo 22 del DPR 633/1972.
- Controlla se emetti fattura per quella operazione.
- Verifica se esiste un esonero specifico dai corrispettivi telematici.
- Se non c’è esonero, usa RT o Documento commerciale online secondo le regole applicabili.
- Se c’è esonero ma resta l’obbligo di annotazione, usa il registro dei corrispettivi.
- Se operi online, distingui e-commerce diretto e indiretto.
- Non confondere ricevuta POS e certificazione fiscale.
- Riconcilia periodicamente vendite, incassi, resi e rimborsi.
Fonti ufficiali
- Normattiva — DPR 633/1972, articolo 24
- Normattiva — D.Lgs. 127/2015
- Normattiva — DL 119/2018, articolo 17
- Agenzia delle Entrate / FiscoOggi — e-commerce e corrispettivi
Domande frequenti
Il forfettario deve sempre trasmettere i corrispettivi?
No. L’obbligo dipende dall’attività, dal tipo di operazione e dagli eventuali esoneri. Il regime forfettario non determina da solo né obbligo né esonero.
Se emetto fattura devo fare anche lo scontrino?
No per la stessa operazione già correttamente fatturata. Le operazioni non fatturate vanno invece certificate secondo le regole applicabili.
Nell’e-commerce indiretto devo usare il registratore telematico?
In generale i corrispettivi dell’e-commerce indiretto sono esonerati dall’invio telematico, ma restano da annotare nel registro dei corrispettivi secondo la disciplina applicabile.
La ricevuta POS sostituisce il documento commerciale?
No. La ricevuta POS documenta il pagamento, non sostituisce il documento fiscale richiesto per certificare la vendita o la prestazione.
Il registro dei corrispettivi è ancora valido?
Sì. Continua a esistere e resta rilevante nei casi in cui la normativa prevede ancora l’annotazione dei corrispettivi, anche quando l’operazione è esonerata dalla trasmissione telematica.
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Caterina
Servizio clienti
Vi ringrazio veramente, ho inserito la domanda poche ore fa e già trovo la risposta!
Ennio
Vorrei chiedervi se un attività di lavanderia a gettoni deve tenere un registro dei corrispettivi o deve trasmettere in via telematica i corrispettivi giornalieri , da premettere è un attvità in regime forfettario .
Buongiorno Giulio, se le macchine utilizzate nella lavanderia sono dotate di una porta di comunicazione è obbligatoria la comunicazione dei corrispettivi in via telematica all’agenzia delle entrate.
Si consgilia di analizzare il Decreto 127 del 2015.
Cordiali saluti.
Buongiorno , vorrei sapere se è obbligatorio fare la chiusura di cassa ogni giorno oppure si può fare entro il mese stando a regime forfettario …..inoltre se emetto fattura come mi devo comportare …….il valore dei beni strumentali come si calcola ?
Grazie mille
Buonasera Concetta, anche nel regime forfettario è obbligatoria la chiusura di cassa giornaliera e della certificazione dei corrispettivi nell’apposito registro.
Il valore dei beni strumentali deve essere considerato a seconda delle modalità di possesso (acquisto, noleggio, leasing). A tal fine si consiglia la lettura della Circolare 10/E del 2016 pagine 9-10.
Cordiali saluti
Buonasera….vorrei sapere se e’ corretto che nella chiusura di cassa giornaliera di un forfettario esca lo scorporo iva ..cioè vnelli scontrino di chiusura viene evidenziato imponibile e Iva!e’ corretto o e’ meglio sentire il tecnico della registratore e modificare questa impostazione?
Buonasera Francesca, se applicato il regime forfettario non dovrebbe essere evidenziata l’Iva sulla chiusura.
Contatterei il tecnico del registratore e chiederei informazioni.
Cordiali saluti
Buona sera,
ringrazio per le informazioni che avete dato nelle precedenti domande e ora sono a chiedere un chiarimento circa lo scontrino telematico che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020:
noi che agiamo in regime forfettario abbiamo l’obbligo di cambiare o adeguare l’attuale registratore di cassa per poter trasmettere quotidianamente i corrispettivi giornalmente?
La normativa che entrerà in vigore circa la trasmissione riguarderà anche noi forfettari e quindi alla chiusura giornaliera avremo l’obbligo di fare la trasmissione e non tenere più il registro dei corrispettivi cartaceo?
Avrei necessità di chiarire questa cosa, perché ho aperto da meno di un anno la mia attività e il tecnico del registratore di cassa sostiene che devo cambiarlo / adeguarlo, mentre altre fonti sostengono di aspettare, perché i forfettari non sono contemplati in questa nuova normativa e quindi ne sono esclusi.
Ringrazio per il servizio che fornite e la disponibilità e porgo cordiali saluti restando in attesa di una Vs. gradita risposta al mio quesito.
Eleonora
Buongiorno Eleonora, purtroppo ancora non possiamo sbilanciarci sulla necessità o meno per i forfettari di trasmettere i corrispettivi telematicamente.
Fino a quando non ci saranno chiarimenti precisi da parte dell’Agenzia delle Entrate non possiamo prendere una posizione.
Considerato il comportamento avuto per la fattura elettronica, riconoscendo l’esenzione ai forfettari, la soluzione più probabile è che si ripeta questa esenzione anche per i corrispettivi telematici, ma come detto sopra non possiamo affermarlo con certezza.
Cordiali saluti
Grazie mille per la pronta risposta.
Qualora aveste notizie in merito come posso fare per essere aggiornata?
Grazie mille.
Auguro a tutti voi una buona serata.
Buongiorno Eleonora, appena ci saranno notizie ufficiali dall’Agenzia delle Entrate pubblicheremo un articolo sul nostro blog.
Cordiali saluti