• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina

Regimeminimi.com

Il tuo consulente di fiducia online

  • Prezzi
  • Contattaci
  • Guide
  • Professioni
  • News

Gestione contabile condominio

Esperto risponde·Aggiornato il 19 Agosto 2026

Un nostro lettore Ermanno di Como ci chiede maggiori informazioni in merito a gestione contabile condominio.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
Se hai un argomento di tuo interesse richiedi la tua consulenza gratuita ai nostri esperti.

Argomenti del post

Toggle
  • Gestione contabile condominio
  • La nostra risposta ad Ermanno

Gestione contabile condominio

Leggo con interesse tutti i blog dedicati alla gestione contabile dell’amministrazione condominiale.
Sono stato per anni amministratore di condomini ma da alcuni mesi, per problemi personali, sto lasciando tutti gli incarichi.

Al momento del passaggio della contabilità non è mai chiaro chi debba tenere quella relativa ai periodi d’imposta precedenti.
Potete fare chiarezza? Vi ringrazio.

Ermanno – Como

La nostra risposta ad Ermanno

Salve Ermanno, innanzitutto grazie per la fiducia accordataci.
Veniamo al tuo quesito sulla gestione contabile condominio un argomento che in verità ci è stato chiesto altre volte in forma privata quando non era ancora nata questa rubrica.
L’art. 1130-bis, comma 1,ult. periodo dispone che “scritture e i documenti giustificativi (n.d.r. posti a sostegno del rendiconto annuale) devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione”.

La norma deve essere coordinata con l’art. 1130, comma 1, c.c. secondo cui l’amministratore deve “conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio” ma anche con l’art. 1129 secondo il quale “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritti ad ulteriori compensi”.

Il diritto di proprietà della documentazione è del condominio e non è riconducibile alla figura dell’amministratore che dunque è un mero custode.
Pertanto la lettura delle norme sopra citate deve partire dall’obbligo, ex 1129, com¬ma 8, c.c., dell’amministratore cessato dall’incarico di riconsegnare tutte la documentazione in suo possesso.
Il richiamo alle disposizioni sul mandato per qualificare l’attività dell’amministratore fa seguire il principio secondo cui quest’ultimo è tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio.

Dalle disposizioni richiamate cerchiamo di ricapitolare come segue:

  • la proprietà della documentazione è del condominio e gli amministratori pro-tempore sono meri custodi;
  • all’amministratore uscente rimarranno i documenti giustificativi della gestione i quale dovranno essere conservati per 10 anni dalla data della relativa registrazione eccetto quelli di cui al punto successivo;
  • all’amministratore entrante dovranno essere consegnati i documenti, registri, ecc. del condominio atti al proseguimento della tenuta della contabilità e dovranno essere prodotti, a richiesta, tutti i documenti giustificativi dei valori desumibili dalla rendicontazione dell’amministratore uscente.

Un saluto

Lo Staff di regimeminimi.com

RM
SERVIZI PER PARTITA IVA
Apri la Partita IVA o cambia commercialista senza complicazioni Parla con un consulente e scopri il servizio più adatto alla tua attività.
Parla con un consulente Richiesta gratuita e senza impegno Vedi prezzi e servizi

PARLA CON NOI

Apri la Partita IVA o passa a Regimeminimi.com

Se stai iniziando una nuova attività oppure vuoi cambiare commercialista, raccontaci cosa ti serve.

  • Apertura della Partita IVA
  • Cambio commercialista
  • Gestione del regime forfettario
  • Gestione della contabilità semplificata

La richiesta di contatto è gratuita e senza impegno.

Richiedi informazioni Compila il modulo e descrivici brevemente la tua situazione.







    RM Regimeminimi.com

    Un progetto di The Loft S.r.l.s.

    Via Mariotti 190
    51100 Pistoia (PT)
    P.IVA 01843800473
    REA PT-184294

    Servizio

    Prezzi Contattaci Chi siamo Recensioni

    Contenuti

    Guide fiscali Professioni e attività News Consulenze gratuite

    Legale

    Termini e condizioni Privacy Cookie

    I contenuti di Regimeminimi.com hanno finalità informative e divulgative e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Le informazioni fiscali e previdenziali possono variare in base alla situazione individuale e agli aggiornamenti normativi.

    © 2026 Regimeminimi.com – Tutti i diritti riservati.

    Informativa
    Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella Cookie Policy.
    ImpostazioniAccettaRifiuta
    Manage consent

    Cosa sono i Cookie?

    Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e capire come utilizzi questo sito web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie. Ma la disattivazione di alcuni di questi cookie potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
    Necessari
    Sempre abilitato
    I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
    ACCETTA E SALVA