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Banner pubblicitari e Partita IVA 2026: ATECO e INPS

Esperto risponde·Aggiornato il 21 Agosto 2026

Un nostro lettore, Cristiano di Ravenna, ci chiede come inquadrare fiscalmente e previdenzialmente un’attività basata sulla monetizzazione di spazi pubblicitari online.

Argomenti del post

Toggle
  • Partita IVA per banner pubblicitari: la domanda di Cristiano
  • La nostra risposta a Cristiano
  • Quale codice ATECO per la gestione di banner pubblicitari?
  • Banner pubblicitari: Gestione Separata o Gestione Commercianti?
  • Regime forfettario e banner pubblicitari nel 2026
  • Quale coefficiente di redditività si applica?
  • Banner pubblicitari e affiliate marketing sono la stessa cosa?
  • Cosa deve verificare Cristiano prima di aprire la Partita IVA?
  • Fonti ufficiali

Partita IVA per banner pubblicitari: la domanda di Cristiano

Buonasera, vorrei aprire una Partita IVA nel regime forfettario e iniziare un’attività di acquisizione clienti e monetizzazione attraverso banner pubblicitari sul mio sito.

Vorrei capire quale codice ATECO utilizzare, quale gestione INPS si applica e quali sono i requisiti per utilizzare il regime forfettario.

Cristiano – Ravenna

La nostra risposta a Cristiano

Ciao Cristiano. Nel tuo caso il primo punto da chiarire è la natura effettiva dell’attività: banner pubblicitari, affiliate marketing e produzione di contenuti digitali non devono essere automaticamente considerati la stessa attività.

Codice ATECO, trattamento previdenziale e regime fiscale devono essere individuati partendo da ciò che svolgi concretamente e da come è organizzato il lavoro.

Quale codice ATECO per la gestione di banner pubblicitari?

Nella classificazione ATECO 2025 il codice 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari può essere pertinente quando l’attività consiste effettivamente nella gestione di campagne e servizi pubblicitari.

Non deve però essere scelto automaticamente solo perché sul sito sono presenti banner. Se l’attività principale è diversa – per esempio produzione di contenuti, influencer marketing, gestione di un portale o affiliate marketing – occorre individuare il codice coerente con l’attività realmente esercitata.

Banner pubblicitari: Gestione Separata o Gestione Commercianti?

Non è corretto scegliere la Gestione Separata semplicemente per evitare i contributi minimi della Gestione Commercianti.

La Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 chiarisce che quando nell’attività di un content creator gli elementi organizzativi prevalgono su quelli personali, come può accadere nella gestione di banner pubblicitari, l’attività assume natura commerciale e deve essere esercitata in forma d’impresa, con iscrizione alla Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS.

L’INPS precisa inoltre che le attività riconducibili al codice ATECO 73.11.02 rientrano nella Gestione Commercianti quando sono organizzate in forma d’impresa.

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Se invece l’attività è qualificabile come lavoro autonomo professionale, svolto prevalentemente attraverso l’attività personale e intellettuale e al di fuori di un’organizzazione d’impresa, può trovare applicazione la Gestione Separata INPS.

Quindi non è il codice ATECO, isolatamente considerato, a consentire di scegliere liberamente una gestione previdenziale.

Per i creator abbiamo approfondito la distinzione nella guida ai contributi INPS per YouTuber e content creator.

Regime forfettario e banner pubblicitari nel 2026

Se possiedi tutti i requisiti previsti dalla legge puoi applicare il regime forfettario.

Nel 2026 il limite ordinario di ricavi o compensi è di 85.000 euro. Se nel corso dell’anno vengono superati 100.000 euro, il regime cessa di applicarsi nello stesso anno secondo le regole previste dalla normativa.

L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. L’aliquota ridotta del 5% può essere utilizzata nel periodo agevolato soltanto quando ricorrono gli specifici requisiti previsti per una nuova attività.

Quale coefficiente di redditività si applica?

Anche il coefficiente di redditività non deve essere attribuito in modo automatico partendo dalla parola “banner”.

Nel regime forfettario il coefficiente dipende dal settore di attività individuato secondo la classificazione prevista dalla normativa fiscale. Prima di effettuare una simulazione delle imposte bisogna quindi avere definito correttamente l’attività e il relativo codice ATECO.

È lo stesso motivo per cui, nel caso degli YouTuber, distinguiamo tra produzione video, influencer marketing e altre attività pubblicitarie nella guida al codice ATECO per YouTuber.

Banner pubblicitari e affiliate marketing sono la stessa cosa?

Non necessariamente.

La vendita o gestione di spazi pubblicitari remunera la disponibilità di uno spazio o un servizio promozionale. Nell’affiliate marketing, invece, la remunerazione può dipendere da vendite, lead o altre azioni generate attraverso link e sistemi di tracciamento.

Le due attività possono convivere, ma non devono essere automaticamente sovrapposte. Se svolgi entrambe le attività bisogna verificare quale sia prevalente e se siano necessari più codici attività.

Abbiamo un approfondimento specifico sull’affiliate marketing nel regime forfettario.

Cosa deve verificare Cristiano prima di aprire la Partita IVA?

  • come vengono generati concretamente i ricavi;
  • se svolge pubblicità, affiliate marketing o entrambe;
  • il codice ATECO coerente con l’attività effettiva;
  • se l’attività è professionale oppure organizzata in forma d’impresa;
  • la conseguente gestione previdenziale INPS;
  • il coefficiente di redditività applicabile;
  • la presenza di tutti i requisiti per il regime forfettario;
  • gli eventuali rapporti con committenti o piattaforme estere.

Solo dopo avere chiarito questi elementi è possibile determinare correttamente contributi e imposte.

Fonti ufficiali

  • INPS, Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 – Content creator e profili previdenziali.
  • ISTAT – Classificazione ATECO 2025.
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – regime forfettario.

Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com

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