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Commercialista per consulente informatico 2026: ATECO, INPS e forfettario

Aggiornato il 2 Settembre 2026

Home > Guide Fiscali > Commercialista per consulente informatico 2026: ATECO, INPS e forfettario

Un commercialista per consulente informatico nel 2026 deve partire dai servizi realmente svolti, perché consulenza IT, sviluppo software, gestione continuativa di infrastrutture e assistenza tecnica non sono attività automaticamente equivalenti. Per la consulenza informatica in senso proprio il riferimento ATECO 2025 da verificare è 62.20.10 – Attività di consulenza informatica, con coefficiente di redditività del 67% nel regime forfettario.

Un corretto inquadramento iniziale evita errori su codice ATECO, previdenza, fatturazione e calcolo delle tasse. Il commercialista dovrebbe quindi verificare prima il tipo di incarichi e soltanto dopo impostare Partita IVA, regime fiscale e Gestione Separata INPS quando effettivamente applicabile.

Argomenti del post

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  • Cosa deve verificare un commercialista per consulente informatico
  • ATECO 62.20.10: quando è adatto al consulente informatico
  • Quando serve un codice diverso
  • Regime forfettario: coefficiente 67%
  • Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
  • Gestione Separata INPS nel 2026
  • Rivalsa INPS del 4%: è facoltativa
  • Fatturazione, bollo e clienti esteri
  • Quanto costa un commercialista per consulente informatico?
  • Errori da evitare
  • In sintesi
  • Chiedi informazioni o una consulenza Gratuita

Cosa deve verificare un commercialista per consulente informatico

  • attività prevalente e servizi realmente fatturati;
  • codice ATECO 2025 corretto;
  • distinzione tra consulenza, programmazione, gestione di strutture IT e assistenza tecnica;
  • requisiti e cause ostative del regime forfettario;
  • coefficiente di redditività applicabile;
  • inquadramento previdenziale effettivo;
  • fatturazione elettronica, bollo e operazioni con clienti italiani o esteri;
  • saldo, acconti, F24 e dichiarazione dei redditi;
  • eventuali variazioni ATECO quando l’attività evolve.

ATECO 62.20.10: quando è adatto al consulente informatico

ATECO 2025 identifica con 62.20.10 le attività di consulenza informatica. Le note ISTAT comprendono, tra l’altro, consulenza su hardware, software e sistemi informatici, consulenza in materia di sicurezza informatica, progettazione di sistemi integrati, audit e certificazione di infrastrutture e servizi di elaborazione dati, oltre al monitoraggio e all’analisi di reti e sistemi di cybersecurity.

La fonte primaria resta la classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT. Il codice va scelto sulla base dell’attività prevalente e non soltanto della qualifica “consulente IT”.

Quando serve un codice diverso

Se il servizio prevalente è la programmazione informatica, il riferimento da verificare è 62.10.00. Se invece il professionista assume la gestione continuativa di strutture e sistemi informatici del cliente, va verificato 62.20.20. Installazione e configurazione di personal computer o software, recupero dati e altre attività operative possono ricadere in voci differenti della divisione 62.

Questa distinzione è importante perché evita di attribuire automaticamente lo stesso codice a sviluppatori, sistemisti, consulenti cybersecurity e consulenti strategici IT quando le prestazioni prevalenti sono differenti.

Regime forfettario: coefficiente 67%

Per la consulenza informatica ricondotta al 62.20.10, nel 2026 il coefficiente di redditività di riferimento nel regime forfettario è 67%. Con 30.000 euro di compensi, per esempio, il reddito forfettario lordo è pari a 20.100 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi.

Il limite ordinario per l’accesso al forfettario resta 85.000 euro di ricavi o compensi dell’anno precedente. Il superamento di 100.000 euro durante l’anno produce l’uscita immediata secondo la disciplina vigente. Nel 2026 deve inoltre essere verificata la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, con soglia di 35.000 euro salvo le eccezioni previste quando il rapporto è cessato.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Può essere ridotta al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi soltanto quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività. L’apertura di una nuova Partita IVA, da sola, non rende automatico il 5%.

Gestione Separata INPS nel 2026

Quando il consulente informatico opera come libero professionista senza una cassa previdenziale autonoma e non esiste un diverso obbligo previdenziale per la stessa attività, il riferimento ordinario è la Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva per i professionisti non pensionati e non assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria è del 26,07%; nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati presso altra previdenza obbligatoria è del 24%.

La Circolare INPS 8/2026 riepiloga aliquote, minimale utile per l’accredito contributivo e massimale. Il minimale non deve essere trasformato in un contributo fisso annuale: per il libero professionista in Gestione Separata i contributi sono calcolati sul reddito soggetto a contribuzione.

Rivalsa INPS del 4%: è facoltativa

Il professionista iscritto alla Gestione Separata può addebitare al cliente una rivalsa del 4%, ma non è un obbligo e non trasferisce al committente l’obbligo contributivo. L’INPS ha chiarito che il professionista resta l’unico soggetto tenuto al versamento dei propri contributi: la rivalsa è un rapporto economico interno con il cliente.

Fatturazione, bollo e clienti esteri

La gestione annuale deve comprendere fatturazione elettronica, eventuale imposta di bollo, numerazione e conservazione. Per incarichi con clienti esteri vanno inoltre verificate le regole territoriali IVA, la natura B2B o B2C dell’operazione e gli eventuali adempimenti collegati. Sono aspetti particolarmente frequenti nel settore IT, dove i clienti possono essere società UE o extra-UE.

Quanto costa un commercialista per consulente informatico?

Non esiste una tariffa nazionale unica. Il costo dipende dai servizi inclusi, dal numero di fatture, dalla presenza di clienti esteri, da eventuali variazioni ATECO e dal livello di assistenza durante l’anno. Per confrontare due offerte conviene verificare se comprendono apertura o variazioni della Partita IVA, dichiarazione, F24, gestione previdenziale, assistenza sulle fatture e supporto continuativo.

Errori da evitare

  • usare il vecchio codice 62.02.00 senza aggiornamento ad ATECO 2025;
  • considerare qualunque attività informatica come consulenza 62.20.10;
  • applicare automaticamente Gestione Separata senza verificare la forma concreta dell’attività;
  • considerare la rivalsa 4% obbligatoria o come contributo versato dal cliente;
  • applicare il 15% direttamente al fatturato;
  • considerare il 5% automatico per ogni nuova Partita IVA;
  • ignorare le regole specifiche quando si fattura a clienti esteri.

In sintesi

Nel 2026 un commercialista per consulente informatico deve coordinare correttamente ATECO 62.20.10, coefficiente forfettario del 67%, Gestione Separata quando dovuta, fatturazione e operazioni con clienti esteri. La priorità è identificare l’attività reale prima dei calcoli: consulenza, programmazione e gestione di infrastrutture IT possono richiedere inquadramenti differenti.

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Marcello Mazzilli dice

    24 Luglio 2019 alle 13:58

    Scusate.. Non so se è un errore o cosa.. ma vedo che si calcolano i contributi sull’imponibile. Non vanno calcolati sul fatturato? Come si fanno a calcolare sull’imponibile (che si conosce a fine anno) se il professionista deve inserirli in fattura al momento della fattura. Correttamente la rivalsa si calcola sul fatturato infatti. Potrei avere chiarimenti. grazie

    • Staff dice

      24 Luglio 2019 alle 21:38

      Buonasera Marcello, l’errore è calcolarli sul fatturato, se hai letto una cosa diversa da quanto abbiamo scritto è sbagliato!
      Gli iscritti alla Gestione separata INPS versano i contributi in sede di dichiarazione dei redditi.
      I contributi si calcolano sull’imponibile, quindi sul totale del fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditività.
      In fattura deve essere inserita solamente la rivalsa INPS del 4%, che si determina sull’imponibile della fattura.
      Cordiali saluti

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